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PPT e deposito telematico atti penali: in vigore il decreto sulle nuove regole tecniche

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Procedura penale

Riforma Cartabia

PPT e deposito telematico atti penali: in vigore il decreto sulle nuove regole tecniche

lunedì 15 gennaio 2024

di Minnella Carmelo Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania

Il decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, pubblicato il giorno successivo nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 2023, ed entrato in vigore (pur non nella sua totalità) il 14 gennaio 2024, ridisegna in particolare la nuova disciplina del deposito telematico degli atti penali, fissando le date relative al passaggio esclusivo del portale dei servizi telematici, con conseguente progressivo abbandono degli altri canali di deposito, cartaceo e Pec.

D.M. Ministero della giustizia, 29 dicembre 2023, n. 217 – G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023

Nel definire l’ambito di applicazione, tuttavia, si prevede subito che Il regolamento è entrato in vigore il 14 gennaio 2024 ma solo per le regole tecniche art. 2 per il processo telematico (sia civile che penale) e per i soli depositi degli atti penali (essenzialmente gran parte degli atti delle indagini preliminari) in cui si è disposto che dal medesimo quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del DM è consentito il deposito esclusivamente con modalità telematiche (rinviando ad altre date, scaglionate nel tempo, il completamento del percorso relativo al deposito telematico obbligatorio).

Le norme sul processo penale telematico

La parte maggiormente interessata dalle modifiche del D.M. n. 217/2023 resta quella legata al deposito degli atti penali.

All’interno delle disposizioni transitorie previste dalla riforma Cartabia penale, infatti, l’art. 87D.Lgs. n. 150/2022 ha previsto l’emanazione, entro il 31 dicembre 2023, di un decreto del Ministero di grazia e giustizia, che doveva dettare:

  1. a) le regole tecniche riguardanti il deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (comma 1);
  2. b) l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie degli atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito telematico di cui all’ 111-bis c.p.p. (introdotta sempre dalla riforma Cartabia) che ha disposto l’esclusività della modalità telematica, salve le eccezioni di cui ai commi 3 (atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica) e 4 (quelli che le parti compiono personalmente).

Correlativamente, l’entrata in vigore dell’art. 111-bis c.p.p. è stata posticipata dall’art. 87, comma 4 e 5, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al diverso termine di transizione al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici e gli atti ivi espressamente richiamati.

In attuazione al potere conferitogli dalla norma di legge, il D.M. Giustizia n. 217/2023 ha dettato un regolamento (fonte secondaria), che ha abrogato i precedenti D.M. del 4 luglio 2023 (il quale aveva previsto il deposito esclusivo al portale per un folto ventaglio di atti: i cd. 103) e D.M. del 18 luglio 2023 che aveva fatto marcia indietro disponendo la facoltatività del portale (da utilizzare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023) rispetto al mantenuto deposito cartaceo.

Il D.M. n. 217/2023, a differenza dei precedenti decreti del luglio 2023, individua per fase – e non più per elencazione tassativa di atti – i casi in cui, con varie cadenze temporali, si prevede il progressivo passaggio al deposito esclusivo degli atti del procedimento penale tramite il portale.

Deposito ‘esclusivo’ al portale di alcuni atti dal 14 gennaio 2024

Nonostante il comunicato stampa del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2023 sulla proroga del doppio binario di deposito degli atti penali e la soddisfazione dell’Unione delle Camere penali in relazione alla necessità di mantenere fino alla fine del 2024 l’attuale regime di deposito degli atti nel procedimento penale, sia tramite portale, che tramite Pec che in cartaceo (Nota UCPI del 31 dicembre 2023), occorre chiarire subito che nel DM n. 217/2023:

– per alcuni atti è invece stato disposto il deposito esclusivo con modalità ‘telematiche’ (il che corrisponde, come vedremo, al deposito obbligatorio nel portale) a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, quindi dal 14 gennaio 2024;

– nonostante l’espressa previsione del D.M. n. 217/2023 (art. 3, comma 8) sulla possibilità per gli avvocati di depositare tramite Pec nei casi in cui è consentito il deposito con modalità non telematiche, vi sono fondati dubbi sulla possibilità di utilizzare tale canale Pec in relazione agli atti degli uffici per i quanti (anche se differito) si è introdotta la modalità di deposito tramite portale.

I casi di deposito telematico esclusivo al portale, in vigore dal 14 gennaio 2024 sono:

– quelli relativi alla fase delle indagini preliminari, tranne quelli all’impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare o di sequestro probatorio (art. 3, comma 8, DM);

– ai depositi relativi ai procedimenti di archiviazione; della riapertura delle indagini;

– delle nomine del difensore o la rinuncia o revoca del mandato exart. 107 c.p.p., ovviamente nelle fasi successive alle indagini preliminari (che si aprono con l’esercizio dell’azione penale).

Solo rispetto a tali atti, stando al chiaro disposto di cui al comma 5 dell’art. 87D.Lgs. n. 150/2022, non essendo stato previsto alcun termine di transizione e di rinvio del deposito esclusivo con modalità telematica, l’art. 111-bis c.p.p. dovrebbe ritenersi applicabile dal 14 gennaio 2024, e con esso, le deroghe di cui ai commi 3 e 4 (Serpotta).

Il deposito dei suindicati atti con strumenti diversi dal portale (cartaceo o Pec) comporterà l’inammissibilità dello stesso in quanto non produce alcun effetto di legge (come espressamente dispone l’art. 87, comma 6-quinquies, D.Lgs. n. 150/2022).

Ovviamente per gli atti per i quali il portale è individuato come unica modalità di deposito è sempre consentito il deposito in udienza secondo le modalità ordinarie previste dal codice di rito penale (si pensi alla nomina del difensore). All’uopo, anche l’art. 2 del provvedimento del DGSIA dell’11 luglio 2023, ancora vigente, specifica che «Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica al di fuori del contesto dell’udienza».

Atti per i quali è previsto il deposito ‘facoltativo’ col portale fino al 31 dicembre 2024

I casi di deposito telematico facoltativo – ove è prevista alternativamente la possibilità del deposito tramite portale, che cartaceo o a mezzo Pec (salvo le riserve per quest’ultimo canale di deposito che si esprimeranno più avanti) – si evincono dal combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. n. 217/2023. Si introduce una disciplina transitoria, dal 14 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nella quale l’uso del portale è non esclusivo ma alternativo al cartaceo e alla Pec.

Si tratta degli atti destinati agli uffici giudiziari indicati nel comma 2 e, in particolare:

– Procura della Repubblica presso il tribunale;

– Tribunale (compreso GIP e GUP);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di appello;

– Corte di appello;

– Procura europea.

Le altre fissate date dell’obbligo del deposito esclusivo col portale del deposito atti penali di atti, documenti, richieste e memorie sono le seguenti:

– dal 1° gennaio 2025, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della procura europea e del tribunale (comma 4);

– dal 30 giugno 2025, negli uffici della procura generale presso la Corte di appello, della corte di appello, della procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione;

– dal 1° gennaio 2026, uffici della procura presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni, del tribunale di sorveglianza (comma 5), del Giudice di pace (comma 6). Idem (secondo il comma 5) per i procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di rito penale (al momento escluse dal deposito tramite portale dal precedente comma 3 del medesimo art. 3).

I commi 4, 5 e 6 dell’art. 3 rinviano così l’entrata in vigore dell’articolo 111-bis c.p.p. inerente al deposito esclusivo con modalità telematiche (ma anche dell’articolo 111-ter c.p.p. sul fascicolo informatico); possibilità di differimento prevista e consentita, come detto, dall’art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 150/2022, «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati».

I casi in cui il portale non può essere utilizzato

Il comma 3 dell’art. 3D.M. n. 217/2023 individua i casi in cui il portale non può ancora essere utilizzato:

  1. a) qualora l’atto sia destinato a uffici diversi da quelli indicati dal comma 2. Si tratta di:

– Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza (comprensivo ovviamente anche dell’Ufficio di sorveglianza);

– Procura generale presso la Corte di cassazione;

– Corte di cassazione;

  1. b) per gli atti relativi alle fasi disciplinate

– dai libri X (esecuzione) c.p.p.

– e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) c.p.p.

  1. c) gli atti che riguardano i procedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il portale unico mezzo di deposito telematico degli atti del procedimento penale

L’art. 111-bis c.p.p. non fornisce una definizione di “modalità telematica”: non individuano cioè quale sia il mezzo – portale o Pec – attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico.

Il D.M. n. 217/2023 ha invece modificato il regolamento n. 44/2011, introducendo l’art. 13-bis, rubricato trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale, a norma del quale «1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall’articolo 34.

  1. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».

Inoltre, lo stesso D.M. n. 217/2023 fornisce una definizione del portale dei servizi telematici come quello che «consente la trasmissione in via telematica da parte di soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento» e precisa che l’accesso ai portali (il riferimento è anche al portale delle notizie di reato, di cui infra) «avviene a norma dell’art. 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’art. 34».

Si ribadisce – anche per gli atti del procedimento penale – che il deposito si ha per effettuato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione, si introduce il principio per il quale non è ammissibile l’intervento dei funzionari di cancelleria ai fini della validazione del deposito, salvo che ricorrono le non specificate anomalie bloccanti.

Quello che più preme sottolineare in questa sede è però che il D.M. n. 217/2023 individua il portale come unico mezzo di deposito telematico degli atti del procedimento penale.

Tale aspetto assume rilievo fondamentale per dirimere la quaestio – in verità rimasta ancora nell’ombra ma parecchio insidiosa – del perimetro applicativo della trasmissione degli atti a mezzo Pec, che ci apprestiamo ad affrontare.

Ammesso il deposito via Pec per gli atti nei quali è comunque prevista la possibilità di utilizzare il portale?

Infatti, a seguito del nuovo regolamento sulla individuazione delle modalità tecniche e degli uffici sul deposito telematico degli atti del procedimento penale, contenute nel D.M. n. 217/2023, di attuale ed immane rilievo è la questione relativa dell’ammissibilità del deposito via Pec – espressamente prevista dal comma 8 dell’art. 3 del D.M. n. 217/2023 – per i depositi da parte dei difensori «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

Trattasi di una questione che riaffiora nuovamente. Invero, il D.M. 4 luglio 2023 aveva, come detto, individuato l’elenco dei 103 atti che dovevano essere depositati obbligatoriamente col portale dei servizi telematici penali (deposito poi reso facoltativo fino al 31 dicembre 2023 con successivo D.M. 18 luglio 2023, con mantenimento del doppio binario di deposito, cartaceo e col portale), nonostante le rassicurazioni ministeriali anche del mantenimento del deposito via PEC degli atti penali (nota del 25 luglio 2023), si dubitava della legittimità di utilizzare il canale Pec per gli atti contenuti nell’elenco dei c.d. 103. Ciò in quanto la suddetta Nota del 25 luglio 2023, pur prevedendo la possibilità di depositare i 103 atti con Pec fino al 31 dicembre 2023, non poteva derogare ad una norma di legge e, in particolare, al cristallino dato normativo dell’art. 87 del D.Lgs. n. 150/2022. In tale norma è previsto

– al comma 3 che «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis». Ed il decreto Nordio del 4 luglio 2023 aveva indicato altri 103 atti processuali per il quale si è disposto l’esclusivo deposito col portale;

– anche se con D.M. del 18 luglio 2023 si è prevista la possibilità in via sperimentale di mantenere il doppio canale di deposito, questi riguarda solo il cartaceo e il deposito tramite il portale, con definitivo abbandono della PEC in quanto, ai sensi del successivo comma 6-quinquies dell’art. 87, «Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge». Avendo il D.M. 4 luglio 2023 individuato altri atti per cui è previsto il deposito telematico (i cd. 103), l’invio via PEC non dovrebbe produrre alcun effetto di legge.

Ad ogni modo, il problema si ripropone nuovamente, a fortiori, col D.M. n. 217/2023 che, nell’abrogare i precedenti decreti del 4 e 18 luglio 2023, al comma 8 dell’art. 3, ha disposto che «rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’art. 87-bis del D.Lgs n. 150/2022 per tutti i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche».

Per le stesse ragioni suindicate, la corretta interpretazione letterale e sistemica del quadro normativo induce a ritenere che il regolamento (emanato ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 150/2022) ha individuato gli atti per i quali è ammesso il deposito, obbligatorio fin da subito o momentaneamente facoltativo, tramite il portale (stavolta facendo riferimento non al criterio dell’elencazione dei singoli atti ma agli uffici giudiziari). Per cui deve continuare a ritenersi che, pur differendo e scaglionando il D.M. n. 217/2023 l’entrata in vigore dell’obbligo del deposito tramite portale, siano stati individuati gli atti per i quali è già previsto il deposito, obbligatorio o facoltativo, al portale, la conseguenza è per gli stessi, ai sensi dell’art. 87, commi 3 e 6-quinquies, della riforma Cartabia, non è ammesso il di canali diversi dal portale, quindi né cartaceo né pec.

Non può certamente un atto di fonte secondaria – il D.M. n. 217/2023 – derogare la norma di rango primario superiore che consente il deposito via PEC in via transitoria soltanto fino all’individuazione degli atti da parte dell’emanato regolamento, ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 3, della riforma Cartabia.

È indubbio allora che il D.M. n. 217/2023 abbia sconfinato i contorni definiti dal potere legislativo e, sul punto, risulti illegittimo.

Tale possibilità di affiancare il deposito via PEC ai casi in cui il deposito può momentaneamente avvenire anche con modalità non telematichema è stato già previsto il deposito ‘con modalità telematiche’ (queste ultime riferibili esclusivamente al portale e non alla PEC, come si evince chiaramente dall’introdotto neo art. 13-bis del D.M. n. 44/2011, proprio ad opera del D.M. n. 217/2023) dovrebbe essere prevista con apposita norma avente forza di legge.

Se tale lettura risulta corretta, solo laddove il D.M. n. 217/2023 ha espressamente escluso il deposito tramite portale (comma 3) deve ritenersi ancora ammissibile il deposito dei relativi atti via PEC. Si fa riferimento, come già supra esplicitato:

  1. a) agli atti degli uffici diversi da quelli indicati dal comma 2 e quindi a Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; il Tribunale per i minorenni, il Tribunale (e Ufficio) di sorveglianza; la Procura generale presso la Corte di cassazione; la Corte di cassazione;
  2. b) gli atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (fase esecutiva) e XI (rapporti con le autorità straniere) del codice di rito.

Traendo le conclusioni, per non trovarsi spalancate le porte di pericolose inammissibilità, si consiglia di non utilizzare il canale PEC per il deposito degli attiin primis quelli di impugnazione – ma solo quello del portale dei depositi dei servizi telematici e quello cartaceo.

Il portale dei depositi telematici e delle notizie di reato

L’art. 2, lett. c), D.M. n. 217/2023, introduce l’art. 7-bisdel D.M. n. 44/2011, prevedendo che «Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento».

Il suddetto portale consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria – e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia criminis – di atti e documenti su canale sicuro, protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.

Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Avviso di rettifica all’art. 3 comma 8 D.M. n. 217/2023

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n. 7, serie generale del 10 gennaio 2024) un avviso di rettifica dell’errore materiale contenuto nell’art. 3, comma 8, del D.M. n. 217/2023 che, nell’individuare gli uffici nei quali è consentito il deposito dei difensori anche “con modalità non telematiche”, erroneamente richiamava quelli indicati nel comma 3 (ossia quelli per i quali, invece, allo stato non è consentito il deposito tramite il portale) , anziché quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 8. Si ribadisce pertanto che, ad eccezione degli atti della fase delle indagini preliminari (diversi da quelli relativi alle impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o di sequestro) e della dichiarazione di nomina, revoca e rinuncia del difensore – casi nei quali il deposito al portale è sempre obbligatorio dal 14 gennaio 2024, sarà sempre consentito, dal 14 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, anche quello cartaceo e (sia pur con le riserve espresse) o Pec, se l’atto è destinato ai seguenti uffici giudiziari:

  1. a) Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  2. b) Giudice di pace
  3. c) Tribunale ordinario;
  4. d) Procura generale della Corte di appello;
  5. e) Corte di appello;
  6. f) Procura europea.
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