Penale
Procedimenti alternativi
Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo
giovedì 18 gennaio 2024
a cura della Redazione Wolters Kluwer
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della notifica del decreto penale di condanna, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 11 gennaio 2024, n. 1296 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la norma avrebbe anche effetti sostanziali e, come tale, soggiace al regime di cui all’art. 2, comma 4, c.p. – ha affermato il principio secondo cui ove il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia ma notificato successivamente al 30 dicembre 2022, l’imputato ha diritto a poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena – di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione – per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito.
Cassazione penale, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2024, n. 1296
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. pen., Sez. Un., 26/6/2015, n. 46653 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti |
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 460, c.p.p., sotto la rubrica “Requisiti del decreto di condanna”, stabilisce, per quanto qui di interesse, che “1. Il decreto di condanna contiene: (omissis); h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione; (omissis)”.
Tra i nuovi requisiti del decreto penale di condanna, introdotti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), si annovera in particolare l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso di rinuncia all’opposizione, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto ai sensi della nuova lett. d) e lett. h-ter), nonché l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La ratio della novella legislativa è chiara: disincentivare le opposizioni per mezzo di un significativo allargamento dei profili premiali del rito monitorio ed evitare l’instaurazione di giudizi, con notevole risparmio della spesa pubblica.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione dell’art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dall’art. 28D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, punto a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della notifica del decreto penale di condanna. La richiesta difensiva era volta a ottenere un nuovo decreto penale di condanna che avesse tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 460 c.p.p., introdotte dalla cd. “legge Cartabia” sopra riportate o, comunque, la possibilità di godere dei benefici ivi indicati.
Il reo, infatti, era stato destinatario di un decreto penale di condanna ad euro 400 di multa per il reato art. 639, comma 32, c.p. per avere imbrattato un bene immobile del comune con vernice colorata. Tale provvedimento era stato emesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia, e notificato all’imputato successivamente.
L’istanza originaria che aveva dato esito al provvedimento impugnato era stata depositata quando era già scaduto il termine per l’opposizione. Il GIP aveva così rigettato la richiesta poiché la disposizione che, attualmente, prevede la riduzione della pena di un quinto in caso di mancata proposizione dell’opposizione non era in vigore al momento dell’emissione del decreto e la stessa, ritenuta dal GIP avente natura processuale, non poteva essere applicata retroattivamente, non essendo peraltro consentito reiterare l’emissione di nuovo decreto penale di condanna.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’interessato, sostenendone l’erroneità in relazione all’art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ritenendola applicabile al decreto penale, già emesso antecedentemente a tale data, e notificato in data successiva, sulla base della considerazione che si tratti di norma di natura sostanziale oltre che processuale. La norma, infatti, prevede una serie di avvisi prima non previsti, compreso quello della possibilità di fruire di una riduzione del quinto della pena pecuniaria in caso di mancata opposizione, ed era entrata in vigore prima che il decreto penale fosse notificato al reo; quindi, prima che lo stesso producesse i suoi effetti.
La norma aveva anche effetti sostanziali e, come tale, dovrebbe soggiacere al regime di cui all’art. 2, comma 4, c.p. come da vicenda analoga risolta dalla cassazione (Cass. pen., Sez. III, n. 30691 del 23/5/2019), con la quale sono stati espressi principi analoghi in riferimento all’art. 442 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, comma 2-bis, c.p.p.
La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha ricordato come la stessa Cassazione, già chiamata a decidere sulla applicabilità dell’art. 459, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 53 della L. n. 103 del 23 giugno 2017 sui procedimenti allora pendenti, ha affermato che «in tema di procedimento per decreto, l’art. 459, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 53 della L. n. 103 del 23 giugno 2017 – che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all’art. 135 c.p. – si applica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, in quanto si tratta di norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppur derivante dalla scelta del rito (In motivazione, la Corte ha indicato nell’incidente di esecuzione il rimedio a cui ricorrere nella specie per ottenere l’applicazione della nuova norma)» (Cass. pen., Sez. III, n. 30691 del 23/5/2019, CED Cass. 276678; Cass. pen., Sez. VII, n. 29522 del 11/6/2021; Cass. pen., Sez. I, n. 17061 del 21/10/2020, dep. 2021).
Con riferimento al rito abbreviato, inoltre, è stato affermato il seguente principio: «in tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 – nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2, quarto 4, c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito» (Cass. pen., Sez. IV, n. 5034 del 15/1/2019, L., CED Cass. 275218).
Anche le Sezioni Unite penali (Cass. pen., Sez. Un., n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, CED Cass. 265110), nel ricostruire il principio di legalità della pena e l’ambito del giudicato, hanno affermato che il diritto dell’imputato, desumibile dall’art. 2, comma 4, c.p., di essere giudicato in base trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità. Secondo tale pronuncia, il principio costituzionale di legalità della pena riguarda non solo l’an dell’irrogazione della pena bensì anche il quomodo e, in particolare, il quantum di pena inflitta.
Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso in esame, conclude la S.C., l’imputato aveva diritto di poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena – di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione – per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito. Analogamente ai casi già sopra richiamati, l’art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, infatti, ha inserito una disposizione che, per effetto di una scelta processuale dell’imputato, può incidere favorevolmente sul trattamento sanzionatorio a lui riservato.
Dalle considerazioni ora esposte è derivato l’annullamento senza rinvio del decreto penale di condanna e, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p. la rideterminazione della pena di un quinto, operata d’ufficio dalla Cassazione.
Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.
Riferimenti normativi:
Art. 459 c.p.p.