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Solo ricorribile per cassazione la decisione sulla licenza premio dei semiliberi

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Penale

Ordinamento penitenziario

Solo ricorribile per cassazione la decisione sulla licenza premio dei semiliberi

lunedì 12 febbraio 2024

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto l’istanza di concessione di una licenza premio presentata da un detenuto ammesso al regime della semilibertà, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 5 febbraio 2024, n. 5031– nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la soluzione adottata dal Tribunale era errata in quanto alla licenza premio, istituto che avrebbe una finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina per questo prevista – ha invece affermato che il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all’art. 52ord. pen. non è appellabile ma è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5031

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen., Sez. l, 7/11/2019, n. 52134

Cass. pen., Sez. l, 21/5/2013, n. 25639

Cass. pen., Sez. l, 5/2/2013, n. 11578

Cass. pen., Sez. l, 30/11/2012, n. 108 dep. 2013

Cass. pen., Sez. l, 20/5/2003, n. 30132

Cass. pen., Sez. Un., 3/12/1996, n. 24 dep. 1997

Difformi Cass. pen., Sez. l, 13/12/2002, n. 15684 dep. 2003

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 52, L. 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, sotto la rubrica «Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà», prevede che “Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo”.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza aveva ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto l’istanza di concessione di una licenza premio presentata da un detenuto ammesso al regime della semilibertà.

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza, evidenziato che avverso il provvedimento che decide in ordine alla richiesta di licenza premio non è previsto alcun mezzo di impugnazione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo. Nello specifico il giudice della sorveglianza aveva anche evidenziato che alla licenza non è estensibile la diversa disciplina prevista per il permesso premio, istituto di carattere premiale che è preordinato all’avvio del percorso trattamentale che è, invece, nella semilibertà già avviato. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento in merito alla licenza premio non inciderebbe sulla libertà personale del detenuto e avrebbe natura esclusivamente amministrativa.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, in quanto alla licenza premio, istituto che avrebbe una finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina per questo prevista. Una diversa conclusione, infatti, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che regolano materia. In generale, d’altro canto, sarebbe innegabile che il provvedimento in merito alla licenza premio abbia effetti diretti sulla libertà personale del condannato.

Infine, rilevava che l’impugnazione, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

La Cassazione, pur ritenendo corretta la valutazione di non appellabilità del provvedimento in questione, lo ha tuttavia annullato confermando la natura giurisdizionale dello stesso e, quindi, la sua diretta ricorribilità in cassazione.

In particolare, la Cassazione ha anzitutto affermato che il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all’art. 52ord. pen. non è appellabile. La legge sull’ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale, infatti, non prevedono alcuno specifico mezzo di gravame e ciò, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, impone di escludere che avverso lo stesso sia proponibile un reclamo ovvero un appello di merito (Cass. pen., Sez. I, n. 4606 del 1/12/2009, dep. 2010, A., inedita; Cass. pen., Sez. I, n. 2674 del 13/6/1986, Z., CED Cass. 174288 e 174287; Cass. pen., Sez. I, n. 473 del 12/2/1980, T., CED Cass. 145372; Cass. pen., Sez. I, n. 1950 del 10/10/1978, L.R., CED Cass. 140500; Cass. pen., Sez. I, n. 863 del 13/4/1978, D.G., CED Cass. 139399).

La diversa disciplina prevista in materia di permessi premio e per provvedimenti in materia di licenze agli internati non pone per i Supremi Giudici problemi di tenuta costituzionale del sistema. Tali benefici, infatti, hanno finalità diverse e sono destinati a incidere in modo diverso sullo status libertatis del condannato rispetto a quanto avviene per il semilibero, soggetto per il quale la licenza premio è una modalità di esecuzione della misura alternativa alla detenzione già concessa. Il permesso premio si inserisce nel percorso trattamentale dei detenuti e, presupponendo l’avvio della revisione critica, costituisce uno degli strumenti utili a verificare l’esistenza di progressi positivi. Ragione questa che, considerata la necessità di garantire un controllo di merito in ordine alla corretta applicazione dei criteri stabilita dalla legge, giustifica la previsione di una specifica impugnazione avanti al Tribunale di sorveglianza, così come espressamente prevista dal combinato disposto degli artt. 30-ter, comma 7, e 30-bis ord. pen.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire, secondo la Cassazione, con riferimento alle licenze richieste dagli internati, cioè da persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. Anche in questo caso, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio si inserisce in una condizione di restrizione di fatto assimilabile a quella carceraria che non conosce altre forme di espiazione alternativa o di misura extramurale, così che le licenze rappresentano di fatto, allo stato, l’unico margine di flessibilità del trattamento in vita di un tentativo di graduale recupero (sociale o personale e familiare) del sottoposto.

Come i permessi premio concessi ai detenuti, e ancor più significativamente, d’altro canto, le licenze concesse agli internati incidono sul grado di libertà personale e possono costituire premio e incentivo alla collaborazione con l’istituzione contenitiva ovvero comunque strumento di rieducazione, favorendo in assenza di elevata pericolosità il soddisfacimento di esigenze personali o familiari ovvero un percorso di riadattamento sociale e così divenendo attraverso l’osservazione degli effetti sul ristretto del temporaneo ritorno in libertà – strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa.

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento che nega ovvero revoca una licenza già concessa all’internato, cui deve essere riconosciuta piena natura giurisdizionale e che incide sul percorso trattamentale, è uno dei “provvedimenti concernenti” le misure di sicurezza avverso il quale, ai sensi dell’art. 680 c.p.p., l’interessato può proporre appello (Cass. pen., Sez. I, n. 4087 del 7/1/2010, A., CED Cass. 246051 – 01; Cass. pen., Sez. I, n. 1439 del 1/12/2009, dep. 2010, C., CED Cass. 245950 – 01; Cass. pen., Sez. I, n. 4606 del 1/12/2009, dep. 2010, A., inedita).

In secondo luogo, la Cassazione ha chiarito che i provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza in tema di concessione della licenza premio hanno natura giurisdizionale. Le decisioni in materia di licenza ai semiliberi, così come, ad esempio, quelle in ordine ai permessi premio e alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quanto incidono, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul grado di privazione della libertà personale imposto al condannato e, quindi, sull’esecuzione della pena.

In ragione di ciò tali provvedimenti, come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze Corte cost. n. 225/1995 e Corte cost. n. 349/1993, non possono essere adottati al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall’art. 13, secondo comma, Cost. Provvedimenti questi avverso i quali, pertanto, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del principio generale previsto dall’art. 111, comma 7, Cost. (in senso analogo: Cass. pen., Sez. l, n. 52134 del 7/11/2019, Z., CED Cass. 277884 – 01; Cass. pen., Sez. l, n. 25639 del 21/5/2013, G., CED Cass. 255922 – 01; Cass. pen., Sez. l, n. 11578 del 5/2/2013, P., CED Cass. 255309 – 01; Cass. pen., Sez. l, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, F., CED Cass. 254166 – 01; Cass. pen., Sez. l, n. 30132 del 20/5/2003, S., CED Cass. 22613S – 01, così come si evince anche da Cass. pen., Sez. Un., n. 24 del 3/12/1996, dep. 1997, L., CED Cass. 206465 – 01; contra, Cass. pen., Sez. l, n. 15684 del 13/12/2002, dep. 2003, N., CED Cass. 224016 – 01).

La Corte ha quindi esaminato l’impugnazione, riqualificandola come ricorso per cassazione, ma l’ha tuttavia dichiarata inammissibile osservando come le censure contenute nell’atto, che pure fa riferimento ai principi costituzionali e convenzionali in materia di rieducazione della pena, si sostanziavano in una critica alla motivazione del decreto che non è consentita, essendo consentito il ricorso diretto ex art. 111 Cost. solo per violazione di legge.

Da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 52L. 26 luglio 1975, n. 354

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