Reati contro la persona
Reati contro la persona
Sfregio permanente al viso: integrato anche se vittima ed aggressore sono due donne
giovedì 29 febbraio 2024
di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
In tema di reati contro la vita e l’incolumità individuale, l’art. 583-quinquies c.p. – introdotto dall’art. 12, comma 1, della L. n. 69/2019 relativa alle «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» – costituisce reato comune sia quanto all’autore del reato che alla persona offesa, secondo l’interpretazione letterale e sistematica della disposizione di nuovo conio, essendo la trasformazione della circostanza aggravante di cui all’art. 583, comma 2, n. 4, c.p. in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggravato dall’art. 585 c.p. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata con L. 26 giugno 2013, n. 77 (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 22 febbraio 2024, n. 7728).
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 22 febbraio 2024, n. 7728
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. pen., Sez. V, 6/7/2023, n. 38741 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti |
La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una questione nuova nella giurisprudenza di legittimità, in particolare afferente alla delimitazione del campo di applicazione del “nuovo” reato di cui all’art. 583-quinquies, c.p., ai soli fatti originati da violenza di genere.
Nella vicenda processuale esaminata, in particolare, la Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale di una donna per aver cagionato ad un’altra donna lesioni personali, con un morso all’orecchio sinistro che determinava il distacco di quasi metà del padiglione auricolare, dal quale derivava lo sfregio permanente del viso.
La Cassazione – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello ne aveva fatto un’applicazione contro la ratio legis, essendo la norma introdotta dall’art. 12 della L. n. 69/2019, in funzione non di qualunque lesione bensì solo di quelle conseguenti a reati di violenza sessuale e domestica, essendo la disciplina introdotta in conseguenza della Convenzione di Istanbul – ha invece precisato che il legislatore ha voluto punire con maggior rigore anche le condotte di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso da «chiunque» commesse in danno di «alcuno», quindi si verte in tema di reato comune sia quanto all’autore che quanto alla persona offesa.
Il fatto
La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità penale di una donna per aver cagionato ad un’altra donna lesioni personali, con un morso all’orecchio sinistro che determinava il distacco di quasi metà del padiglione auricolare, dal quale derivava lo sfregio permanente del viso.
Il ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata, in particolare sostenendone l’erroneità poiché la Corte di appello ne aveva fatto un’applicazione contro la ratio legis, essendo la norma introdotta dall’art. 12 della L. n. 69/2019, in funzione non di qualunque lesione bensì solo di quelle conseguenti a reati di violenza sessuale e domestica, essendo la disciplina introdotta in conseguenza della Convenzione di Istanbul. La nuova fattispecie non poteva quindi trovare applicazione al caso in esame, connotato dalla lite fra due donne, per ragioni di gelosia, sulla pubblica via e non in relazione a una ipotesi di violenza domestica.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, come anticipato, ha disatteso la tesi difensiva.
Secondo la Cassazione, la norma di nuovo conio non è disposizione esclusivamente destinata a sanzionare condotte commesse nell’ambito della cd. violenza domestica e di genere. A ben vedere, in primo luogo la lettera della legge non consente alcuna limitazione a tali specifici contesti, non indicando né il genere della persona offesa né tantomeno l’ambito nel quale la condotta sia maturata. Deve ribadirsi la natura ‘generale’ della norma, e ciò seguendo proprio il criterio dell’interpretazione letterale imposto dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Se fosse vero quanto sostenuto dalla difesa, si creerebbe un «vuoto» sanzionatorio fra la disciplina precedente – che in modo generale prevedeva le lesioni personali qualificate come gravissime in caso di deformazione e sfregio permanente del viso, senza alcuna limitazione di violenza di genere e domestica – e quella attuale che verrebbe a punire solo le condotte correlate, nell’impostazione difensiva, alla violenza di genere o domestica, in ossequio alla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata con L. 26 giugno 2013, n. 77.
A riprova della natura «comune» del delitto, si è osservato come il Legislatore ha specificamente previsto il caso in cui il delitto di sfregio o deformazione permanente del viso intervenga in ambito di violenza domestica o di genere, rendendo tali elementi di relazione e di contesto circostanze aggravanti. Infatti, l’art. 585 c.p. aggrava la pena dell’art. 583-quinquies per il caso di condotta lesiva contro l’ascendente o il discendente e altri congiunti (art. 576 n. 2 c.p.; art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2 c.p.), in occasione della commissione dei delitti di cui agli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p. (art. 576 n. 5), ovvero da parte dell’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, n. 5.1). È di tutta evidenza che la previsione di tali aggravanti, proprio per la commissione del delitto in contesto domestico o di violenza sessuale e di genere, esclude che l’art. 583-quinquies nella sua previsione di base debba applicarsi solo a tali ultime ipotesi, come invece sosteneva la difesa.
Non può che convenirsi con la soluzione offerta dalla Cassazione.
In effetti, il legislatore ha voluto punire con maggior rigore anche le condotte di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso da «chiunque» commesse in danno di «alcuno», quindi si verte in tema di reato comune sia quanto all’autore che quanto alla persona offesa (nello stesso senso, Cass. pen., Sez. V, n. 38741 del 6/7/2023, inedita). Ciò è confermato anche dal fatto che l’innovazione normativa ha poi ulteriormente previsto che le relazioni affettive o domestiche fra autore del reato e persona offesa, costituiscano una ragione di ulteriore aggravamento della pena, per la maggiore vulnerabilità delle vittime, a tutela dei beni della libertà e dell’incolumità personale che devono essere garantiti nei contesti in cui matura la cd. violenza domestica o di genere.
Riferimenti normativi:
Art. 583-quinquies c.p.