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Se scatta l’improcedibilità in appello nuova causa civile per i danni da reato

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La riforma introduce nel Codice di procedura penale l’art. 344 bis che prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro due anni o del giudizio di Cassazione entro 1 anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. In questi casi quindi il procedimento si dovrebbe concludere senza una pronuncia nel merito. Ma il giudice penale può emettere una decisione di condanna dell’imputato a risarcire il danno derivante da reato patito dalla parte civile costituita, solo se con la sentenza viene accertata e dichiarata la sua responsabilità penale. Per questo l’art. 578 del CPP, contiene già oggi una disposizione di deroga, relativa all’ipotesi in cui intervenga una causa di estinzione del reato, in particolare la prescrizione o l’amnistia, nel corso del giudizio di appello o di Cassazione, dopo una sentenza di condanna dell’imputato alle restituzioni od al risarcimento del danno a favore della parte civile; in questo caso il giudice di appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto il reato, anche se non si pronunciano sulla responsabilità penale dell’imputato, devono comunque decidere l’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Per evitare che la dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per l’eccessiva durata del giudizio di impugnazione travolga le statuizioni civili già contenute nella sentenza impugnata, la riforma introduce nell’art. 578 il comma 1 bis, in forza del quale il giudice di appello o la Corte di Cassazione quando vengono superati i termini previsti all’art. 344 bis, dichiarano l’improcedibilità e rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello che dovrà decidere in base alle prove acquisite nel processo penale.

Si tratta di una soluzione diversa da quella prevista per l’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia nelle quali comunque il giudice è tenuto a formulare una decisione di merito sebbene ai soli effetti civili e, quindi, nonostante il verificarsi della causa estintiva il giudizio di impugnazione dovrà proseguire.

Quando invece venga dichiarata l’improcedibilità è chiaro che l’esigenza è quella di concludere definitivamente il procedimento penale ed impedire la prosecuzione del giudizio di impugnazione protrattosi oltre due anni se di appello ed oltre 1 anno se di cassazione, e, ove si prevedesse, anche in questo caso una pronuncia del giudice penale sul merito ai soli effetti civili lo scopo della disposizione non sarebbe raggiunto.

Sicchè il contemperamento delle ragioni della parte civile, che ha scelto di fare valere le sue ragioni nel processo penale, e quelle dell’imputato, che matura il diritto ad ottenere una dichiarazione di improcedibilità, è stato raggiunto con il transito del residuo contenzioso dinanzi al giudice civile competente.

L’improcedibilità rende comunque più accidentato il percorso della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, che dovrà affrontare un nuovo giudizio dopo avere patito le conseguenze sfavorevoli dell’eccessiva durata del giudizio di impugnazione e senza – a differenza dell’imputato- trarne vantaggio.

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