La prescrizione
In base alla riforma, il corso della prescrizione del reato cessa con la sentenza di primo grado. Dopo si applicano le regole sulla improcedibilità ( da cui sono esclusi i giudizi puniti con l’ergastolo).
L’improcedibiltà
Scatta l’improcedibilità se il giudizio non viene definito entro due anni in appello e 1 anno in Cassazione.
Le proroghe
Per i giudizi complessi i termini sono prorogati, con ordinanza del Giudice, fino ad un anno in appello e fino a 6 mesi in cassazione: possibili altre proroghe per i delitti più gravi ( terrorismo, mafia, violenza sessuale e associazione illecita finalizzata al traffico di droga).
La decorrenza
L’improcedibilità si applica alle impugnazioni per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, ma per quelle proposte entro il 31 dicembre 2024 i termini sono tre anni in appello e 1 anno e sei mesi in Cassazione