Il Giudice dell’esecuzione non può disporre la revoca della patente di guida se il GIP ha omesso di irrogarla col decreto penale di condanna. Lo precisa la Cassazione (sentenza n° 34861 del 20 settembre 2021), su un caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5, aggravato da incidente.
La revoca della patente è prevista come obbligatoria in questi casi ma il GIP non l’aveva disposta. Si era “rimediato” in sede di esecuzione. Ma la Cassazione ritiene che trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, un eventuale errore potrebbe essere corretto ma solo in sede di impugnazione. L’articolo 676 CPP elenca, infatti, in maniera tassativa le competenze del giudice dell’esecuzione e tra queste non vi rientra la possibilità di applicare sanzioni come la revoca o la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Tra l’altro, la revoca, necessita per la sua esecuzione di un decreto prefettizio da emettersi entro 15 gg dalla comunicazione del decreto di condanna irrevocabile, e avendo appunto natura amministrativa, non penale, resta estranea all’ambito dell’incidente di esecuzione. Il Giudice dell’esecuzione, inoltre non può riqualificare in senso peggiorativo la condanna, quindi il decreto penale non può essere modificato.
Nel caso di guida in stato di ebbrezza quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di avere provocato un incidente stradale concorre con le attenuanti generiche, il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 del codice penale. In caso di equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione. Ma la revoca della patente non viene meno per effetto del giudizio di equivalenza : il GIP dovrebbe disporla col decreto penale di condanna (Tribunale di Torino 609/2021). Seguendo lo stesso principio il giudice dell’esecuzione non può pronunciarsi sulla confisca dei veicoli utilizzati per commettere reati. Diversa l’ipotesi dell’errore sul capo di imputazione indicato nel decreto penale di condanna. Nel caso in cui il GIP condanni l’imputato per un reato diverso da quello di cui al capo di imputazione non può più correggerlo in sede di opposizione. Quindi il decreto penale andrà annullato. Il GIP, dopo avere emesso il decreto penale di condanna, si spoglia, infatti, dei poteri decisori sul merito dell’azione penale e non può in questo caso, nemmeno a seguito di opposizione, disporre qualunque modifica del capo di imputazione.