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pene pecuniarie, riscosso solo il 2%: delega ampia per renderle effettive

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la delega penale (legge 134/2021) porta un intervento di ampio respiro sulla pena pecuniaria: una riforma nei termini che già la Corte Costituzionale auspicava “per restituire effettività alla pena pecuniaria anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione” (sentenza 15/2020). Il problema della ineffettività della pena pecuniaria è in effetti allarmante: la quota delle pene pecuniarie effettivamente riscosse si attesta infatti tra l1% ed il 2% con una perdita annuale per le casse statali di oltre 1 miliardo di euro. A fronte di questa situazione il Parlamento ha conferito al governo una delega particolarmente ampia: una sorta di “carta bianca” (ai limiti della genericità) per ” razionalizzare e semplificare il procedimento esecutivo delle pene pecuniarie”, sia sul versante giudiziario che su quello amministrativo. Alcune modifiche riguarderanno sia la pena pecuniaria quale sanzione principale sia l’omonima tipologia di sanzione sostitutiva. Dal punto di vista generale, si vuole assicurare l’effettiva riscossione delle pene pecuniarie e la loro conversione in caso di mancato pagamento. Parimenti da rivedere “secondo criteri di equità, efficienza ed effettività” saranno i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento. Da questo punto di vista l’efficienza del sistema potrebbe essere migliorata eliminando il coinvolgimento del PM nella procedura di conversione riservando la competenza in capo al Giudice dell’esecuzione evitando il passaggio dal magistrato di sorveglianza, alla radice di ritardi e inutili appesantimenti della procedura. Inoltre la delega prevede di estendere l’area di applicabilità della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva: potrà essere applicata in sostituzione della pena detentiva fino a un anno rispetto agli attuali 6 mesi. La sostituzione avverrà secondo il modello della quota giornaliera che non prevede più un valore minimo ma solo un massimo “non eccedente 2.500 euro”. Se la sostituzione avviene con decreto penale di condanna il valore della quota non potrà eccedere 250 euro così da incentivare il ricorso a questo rito alternativo. In un’ottica di effettività per la pena pecuniaria sostuitutiva la delega prevede l’esclusione della sospensione condizionale.

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