la Cassazione con sentenza n° 36369 depositata ad ottobre 2021 affronta la questione della confisca e del sequestro, per equivalente, finalizzato alla confisca relativamente a beni futuri. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che esiste una differenza tra i beni futuri solo perchè non ancora percepiti ma comunque individuabili (come i canoni di locazione derivanti da un bene già nella disponibilità del soggetto) dai beni futuri in senso stretto ovvero non individuati e non individuabili. Solo in tale ultima ipotesi manca il presupposto della determinatezza dell’oggetto della misura. Tuttavia, in materia di sequestro preventivo alla successiva confisca per equivalente, non occorre individuare tale distinzione perchè la misura cautelare ha la finalità di evitare che i beni confiscabili non si riescano più a reperire al momento dell’adozione della misura conclusiva. Tanto più che nella confisca per equivalente non è necessaria una diretta pertinenza tra bene e reato. Ne consegue cosi che, solo per la confisca occorre individuare i beni esistenti al momento della sua adozione, mentre per il sequestro, proprio per la sua funzione cautelare, rilevano anche beni che vengano ad esistenza successivamente. Nella specie è stata annullata la decisione con la quale il giudice dell’esecuzione aveva confermato la confisca anche su somme a titolo di stipendio di pensione di invalidità e di risarcimento danni, ottenute dopo la data del provvedimento.