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Procedimenti speciali. Reclusione oltre due anni, l’accordo vale anche per le pene accessorie

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Ampliare l’ambito di applicazione dei procedimenti speciali e renderli più appetibili. Questo l’obiettivo che sarà chiamato a realizzare il legislatore delegato attraverso alcuni interventi di respiro sistematico sul patteggiamento, sul giudizio abbreviato e sulla possibilità di chiedere riti alternativi a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Al procedimento di applicazione della pena su richiesta si può accedere se la pena non supera i 5 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, dopo che la legge 134/2006 ha riformato l’articolo 444 cpp che prevedeva originariamente il limite di due anni. L’estensione non ha tenuto conto del fatto che le pene di durata maggiore comportano spesso l’applicazione di sanzioni accessorie con automatismi che sfuggono alla possibilità di accordo tra le parti e possono scoraggiare l’imputato. La riforma prevederà che quando la pena detentiva da applicare supera i due anni l’accordo tra imputato e pubblico ministero potrà riguardare anche le statuizioni sulla confisca facoltativa e la determinazione del suo oggetto e ammontare. Rimarrà quindi di automatica applicazione la misura della confisca dei beni quando è prevista come sanzione accessoria obbligatoria. Dovranno essere ridisegnati in senso più favorevole all’imputato gli effetti extra penali della sentenza di patteggiamento: in particolare dovrà essere esclusa la sua efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi (in realtà non meglio precisati dal legislatore delegante). Con riguardo ai termini per la presentazione della richiesta di applicazione della pena le disposizioni di cui all’art. 446 cpp dovranno essere coordinate con la nuova disciplina delle fasi preliminari dei procedimenti a citazione diretta.

Le opportunità di accesso al giudizio abbreviato verranno ampliate aprendo maggiori spazi alle richieste di prova dell’imputato. Muteranno le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria: il rito richiesto dovrà essere ammesso dal giudice se l’integrazione risulti necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produca un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Si inserirà un nuovo meccanismo di “doppio sconto” per l’imputato che non impugna la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato; la rinuncia all’impugnazione sarà premiata con la riduzione di un ulteriore sesto della pena che verrà disposta dal giudice dell’esecuzione dopo il passaggio in giudicato della decisione. Infine verranno soppresse le norme che prevedono la notifica della sentenza all’imputato assente, in linea con la nuova disciplina generale sull’assenza.

La riforma punta inoltre a offrire più chances all’imputato al quale sia stato notificato decreto di giudizio immediato per definire la propria posizione processuale senza andare a dibattimento. Se ha richiesto il giudizio abbreviato subordinato a integrazione probatoria dopo la notifica del decreto di giudizio immediato,  in caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari, l’imputato potrà proporre la richiesta di giudizio abbreviato semplice oppure la richiesta di patteggiamento. Se ha avanzato richiesta di applicazione della pena dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del PM o di rigetto da parte del GIP dell’accordo sulla pena l’imputato potrà proporre richiesta di giudizio abbreviato.

Il legislatore delegato dovrà inoltre coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la nuova disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali e prevedere che, in caso di nuove contestazioni da parte del PM, dopo l’avvio del dibattimento, l’imputato possa chiedere la definizione del processo nelle forme del patteggiamento o del rito abbreviato, esercitando tale facoltà nell’udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.

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