Con riguardo al giudizio ordinario in luogo del mero (inattuato) principio di esaurimento del dibattimento in una sola udienza, ovvero, del suo rinvio al giorno seguente non festivo (art. 477 cpp) la delega introduce la regola secondo cui, dopo la lettura dell’ordinanza di ammissione delle prove, il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione. Quando devono essere sentiti periti e consulenti si stabilisce, inoltre, che il deposito delle rispettive relazioni tecniche avvenga con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza (e non dopo la loro esposizione orale come oggi può succedere atteso il disposto dell’art. 501 cpp) in modo da poterne agevolare l’esame in contraddittorio tra le parti. Infine, viene razionalizzata la disciplina del mutamento della composizione del collegio in dibattimento, stabilendosi che, in tale caso, il giudice disponga la riassunzione della prova dichiarativa già assunta a richiesta di parte, ovvero, laddove tale prova sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.