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Udienza preliminare . i tanti tentativi di definire un filtro

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Udienza preliminare . i tanti tentativi di definire un filtro
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Nell’originaria formulazione dell’art. 425 Cpp la sentenza di non luogo a procedere poteva essere emessa solo quando era “evidente” l’insussistenza del fatto o comunque l’assenza di responsabilità dell’imputato perchè il fatto non costituisce reato o non è stato commesso. La legge 105/1993 ha eliminato il requisito dell’evidenza per ampliare lo spazio cognitivo del giudice dell’udienza preliminare lasciando però troppi margini interpretativi all’applicazione giurisprudenziale. Con la legge 479/1999 il legislatore è perciò nuovamente intervenuto sull’articolo 425 la fine di definire meglio il parametro del giudizio prognostico dell’udienza preliminare stabilendo che il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Tuttavia, la regola di giudizio – nella prassi applicativa- è stata svuotata dai propri contenuti, visto che la giurisprudenza l’ha saldamente ancorata a una rigida fisionomia processuale che attribuisce all’udienza preliminare un ruolo di celebrazione di riti alternativi o, in caso di giudizio ordinario, di mero transito verso il dibattimento. La Cassazione ha stabilito che la sentenza di non luogo a procedere sia preclusa ogni qual volta il giudice si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano a una molteplicità e alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi e dunque processualmente “aperte” con la conseguenza che il “giudizio di innocenza deve rispondere non già ad una valutazione di merito e nel merito del procedimento ma a finalità di tipo processuale correlate alla prevedibile impossibilità di un diverso esito della fase dibattimentale rispetto a quella preprocessuale”. Oggi è dunque “il criterio della inutilità o superfluità del dibattimento a guidare l’esercizio dei poteri decisori del GUP e non il criterio della valutazione di tipo sostanziale e propria della fase di merito, della innocenza o colpevolezza” (Cassazione 45539/2015). Per evitare che la regola di giudizio introdotta dalla legge delega cioè “la ragionevole previsione di condanna” non raggiunga gli obiettivi che la riforma si propone sarà bene che il legislatore delegato adotti gli accorgimenti necessari per attribuire al giudice il dovere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere in presenza di una prova insufficiente, contraddittoria o non idonea, senza spazio per integrazioni dibattimentali.

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