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Giudizio di legittimità – in Cassazione contraddittorio per iscritto salvo richiesta delle parti

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La riforma punta a rendere il giudizio di Cassazione un rito principalmente cartolare sulla falsariga di quanto avvenuto nel periodo dell’emergenza epidemiologica. La legge delega infatti è analitica nel prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti la Corte suprema – nei casi di pubblica udienza o camera di consiglio partecipata sensi dell’art. 127 Cpp – dovrà avvenire con contraddittorio scritto senza intervento dei difensori. La discussione orale si celebrerà solo su istanza delle parti processuali; i decreti legislativi dovranno allo stesso tempo individuare i casi in cui, pure in assenza della richiesta di trattazione orale di una parte, possa essere la Cassazione a disporre il contraddittorio. Analogamente la Corte dovrà fissare l’udienza per la trattazione orale ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa. Quest’ultimo criterio di delega è finalizzato ad evitare riqualificazioni a sorpresa da parte della Corte Suprema censurate in un noto caso della Corte di Strasburgo (11 dicembre 2007 Drassich contro Italia). Le nuove disposizioni non varranno per i procedimenti in camera di consiglio non partecipati dalle parti che rimarranno disciplinati dall’articolo 611 Cpp. Alla Cassazione viene inoltre attribuito un innovativo ruolo incidentale rispetto alle questioni di competenza per territorio; la legge delega prevede infatti che il giudice, sollecitato a pronunciarsi sulla competenza territoriale, possa rimettere la decisione alla corte che provvederà ad indicare l’autorità giudiziaria competente. La decisione dovrà essere adottata in camera di consiglio; non è specificato nel testo se detta udienza prevederà una camera di consiglio partecipata o meno. Avuto riguardo all’attuale disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di competenza è ragionevole ipotizzare che essa si celebrerà con le forme partecipate di cui all’articolo 127. Il giudice di merito potrà sollevare la questione su istanza di parte o d’ufficio; tuttavia, la parte che abbia sollevato la questione di competenza territoriale senza però proporre l’istanza di rimessione della questione alla Cassazione, non potrà ripresentarla nel corso del procedimento. Nel caso in cui la corte dichiari l’incompetenza per territorio del giudice che ha sollevato l’istanza di rimessione, ordinerà la trasmissione degli atti a quello ritenuto competente. La legge delega non specifica se la nuova disciplina sarà riservata alla fase del giudizio o a quella incidentale cautelare. Considerando gli obiettivi di semplificazione che fonda la riforma è ragionevole pensare che non sia prevista alcuna distinzione. La nuova disciplina trova origine nell’esperienza processuale e persegue la finalità di efficienza e ragionevole durata del processo; infatti si sono verificati casi in cui l’incompetenza per territorio tempestivamente eccepita dalle parti all’inizio del processo, sia stata riconosciuta solo nel giudizio di legittimità con conseguente necessità di dovere ricominciare da capo la causa.

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