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I termini più lunghi cessano con il primo grado. Le modifiche ai reati hanno allungato la prescrizione da calcolare sul tribunale

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Il gioco dei termini: prescrizione in base alla data di commissione di alcuni reati tributari:

dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici; emissione di fatture false

commessi fino al 24 dicembre 2019: prescrizione in 8 anni (con interruzione 10 anni)

commessi dal 25 dicembre 2019: prescrizione 10 ani e 8 mesi (con interruzione 13 anni e 4 mesi). Fattispecie attenuata 8 anni (con interruzione 10 anni)

commessi dal 1 gennaio 2020: termini come punto precedente ma cessano di decorrere dopo la pronuncia della sentenza di primo grado

 

Infedele e omessa dichiarazione 

commessi fino al 24 dicembre 2019: prescrizione 8 anni (con interruzione 10 anni)

commessi dal 25 dicembre 2019 : prescrizione 8 anni (con interruzione 10 anni)

commessi dal 1 gennaio 2020 : termini come rigo precedente ma cessano di decorrere dopo pronuncia sentenza di primo grado

 

Omesso versamento ritenute

commessi fino al 24 dicembre 2019: prescrizione 6 anni (con interruzione 7 anni e sei mesi)

Commessi dal 25 dicembre 2019: prescrizione 6 anni (con interruzione 7 anni e 6 mesi)

commessi dal 1 gennaio 2020: Termini prescrizione come rigo precedente ma cessano di decorrere dopo pronuncia della sentenza di primo grado

I reati tributari commessi dal 25 dicembre 2019 (si veda lo specchietto sopra) hanno termini di prescrizione differenti. Se si verifica una causa di interruzione prevista dal codice ovvero la notifica di un Pvc o di un atto di accertamento il termine viene aumentato (di un quarto). In tale contesto l’esatta data di entrata in vigore delle nuove norme è particolarmente importante. Aderendo all’interpretazione del massimario, la cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado dovrebbe applicarsi ai reati consumati dal 1 gennaio 2020. In questa ipotesi vi rientrerebbero: i delitti di dichiarazione infedele e fraudolenta relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate già nel 2020 (e quindi inerenti l’anno 2019); l’omessa presentazione della dichiarazione del redditi del 2019 (relativa al 2018) che si consuma al novantesimo giorno dalla data in cui doveva essere presentata; l’omesso versamento di ritenute e IVA del 2019 ; tutti gli altri delitti tributari commessi a partire dal 2020. Ciò comporterebbe che già per tutti questi illeciti il termine prescrizionale dovrebbe spirare prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Al contrario, invece, ritenendo applicabili le nuove regole ai reati consumati alla data di entrata in vigore della legge 134/2021 (19 ottobre 2021) tutti i reati tributari commessi nel 2020 e anche quelli relativi alla dichiarazione annuale IVA 2021, seguirebbero le precedenti disposizioni sulla prescrizione con la conseguenza che occorrerebbe giungere alla sentenza definitiva prima della scadenza dei termini prescrizionali. Così, per esempio, una dichiarazione dei redditi infedele presentata il 30 novembre 2020 (relativa all’anno 2019) si prescrive il 30 novembre 2028 ovvero (in caso di Pvc o di accertamento o altra causa di interruzione entro tale data) il 30 novembre 2030 (salvo la ricorrenza di ulteriori sospensioni )se non sia intervenuta sentenza definitiva.

Nel caso invece sia confermata l’interpretazione del Massimario, entro il 30 novembre 2030, deve essere pronunciata la sentenza di primo grado. Si tratta di una sensibile riduzione: in un caso, entro il termine prescrizionale deve essere pronunciata la sentenza definitiva, nell’altro, deve intervenire solo la pronuncia di primo grado.

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