fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Crediti inesistenti e non spettanti, indebita compensazione a due vie

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Crediti inesistenti e non spettanti, indebita compensazione a due vie
0 Comments

Per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del contribuente di frodare l’erario. Per i crediti non spettanti, invece, occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 7615 che, forse, per la prima volta ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione. La vicenda trae origine dalla contestazione di compensazione di crediti inesistenti per spese di ricerca e sviluppo. Superando la soglia penale, era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In sede di riesame l’indagato evidenziava che per analogo reato era già stata disposta la misura cautelare da altro tribunale verificandosi la duplicazione del vincolo. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione lamentando che il tribunale del riesame aveva erroneamente valutato i fatti. Da un lato, l’indagine riguardava il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti mentre dall’altro di crediti inesistenti. La Suprema Corte ha precisato che un credito non può essere al contempo non spettante e inesistente. Secondo la sezione tributaria della Cassazione (sentenze n° 34444 e 34445/2021) in riforma di un pregresso orientamento (sentenza n° 354/2021, 24093/2020), per il credito inesistente (articolo 13 comma 5 Dlgs 471/97) devono ricorrere due requisiti:

  1. mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  2. l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe tributaria. Se manca uno dei requisiti, il credito non spetta. Se la non spettanza del credito è rilevabile con l’attività di controllo automatizzato o formale tra i dati esposti in dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente, è un credito esistente ma non spettante. Se invece il credito di imposta è non reale, ad esempio perchè sorretto da documenti falsi è inesistente. La diversità delle due ipotesi incide anche sull’elemento soggettivo del reato. L’inesistenza del credito è di per sè indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di pagare i propri debiti attraverso la creazione artificiosa del credito. Per il credito non spettante, invece, occorre provare la consapevolezza del contribuente dell’inutilizzabilità in compensazione. La decisione è importante poichè oltre a d applicare nel processo penale i principi della sezione tributaria, chiarisce anche l’onere probatorio dell’una e dell’altra ipotesi delittuosa.
Condividi

Invia con WhatsApp