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231: la Corte evita l’estinzione dell’impresa per mancati versamenti fiscali

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  231: la Corte evita l’estinzione dell’impresa per mancati versamenti fiscali
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Va dissequestrata la somma che serve per pagare le imposte sui profitti illeciti. In caso contrario, la società, sottoposta a misura cautelare per effetto di una violazione prevista dal decreto 231, sarebbe condannata all’estinzione. Lo afferma per la prima volta la Cassazione con la sentenza n° 13936/22 della sesta sezione penale depositata ieri. La Corte, affrontando un caso di traffico di traffico di influenze in relazione all’acquisto di un ingente quantitativo di mascherine anti covid, in realtà prive dei requisiti di sicurezza, ha innanzitutto sottolineato come nella disciplina della responsabilità da reato nessuna disposizione prevede espressamente la possibilità di svincolare parzialmente le somme sequestrate con l’obiettivo di pagare i tributi sui redditi frutto del reato.

Seve allora un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare per evitare la cessazione definitiva dell’attività dell’ente, prima della definizione del processo, a causa dell’applicazione del sequestro preventivo. In questo caso, infatti, avverte la Cassazione, il sequestro finalizzato alla confisca non assolverebbe alla sua funzione istituzionale di mettere “sotto chiave” il prezzo o il profitto illecito ma determinerebbe anche una un’esasperata compressione della libertà di esercizio dell’attività di impresa, del diritto di proprietà, del diritto al lavoro, mettendo a rischio la stessa esistenza giuridica dell’ente.

“il sequestro finalizzato alla confisca – osserva la sentenza- si tradurrebbe infatti in una forma di interdizione definitiva dell’attività di cui all’art. 16 terzo comma del decreto legislativo 231 del 2001 operante già in sede cautelare e indipendentemente da un’affermazione definitiva di responsabilità dell’ente”. In questo modo verrebbero a sovrapporsi indebitamente gli effetti di misure cautelari che il  decreto 231 concepisce distinte: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’interdizione dall’esercizio dell’attività. Tra l’altro quest’ultima misura è intesa dal decreto solo come ultima soluzione, quando tutte le altre sono inadeguate. A volere tacere del fatto che nel caso di traffico di influenze non è prevista l’applicazione di misure interdittive in via cautelare.

In questa situazione, ricorda ancora la Cassazione, il sequestro preventivo viola il principio di proporzionalità previsto anche dalla legislazione internazionale compresa la Convenzione dei diritti dell’uomo. Principio di proporzionalità che costituisce per il giudice un limite alla discrezionalità non solo al momento in cui la misura è presa ma anche nel corso di tutta la sua efficacia. “il Giudice dunque all’atto dell’azione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva deve evitare che il vincolo reale eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici si risolva in una sostanziale inibizione per l’operatività economica del soggetto attinto dal sequestro sino a determinarne la paralisi o la cessazione definitiva”.

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