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Presunzione d’ innocenza: le indicazioni della Procura generale della Corte di cassazione

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Massima discrezionalità dei procuratori nella diffusione di informazioni sui processi penali, almeno nella determinazione dell’interesse pubblico, come pure nella scelta della modalità (conferenza stampa o comunicato). Drastica contrarietà a interviste su singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali. Via libera all’accesso dei giornalisti alle ordinanze di custodia cautelare, non agli atti di indagine, sia pure non più coperti da segreto. Possibilità di coinvolgimento, sia pure limitata del titolare delle indagini, nella comunicazione pubblica.

La Procura generale della Cassazione ha reso noti i suoi orientamenti sulla comunicazione istituzionale sui procedimenti penali, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla presunzione di innocenza. La Procura generale ricorda come la stessa direttiva non predetermina il contenuto dell’interesse pubblico da valutare elemento che rende possibile la comunicazione. Si tratta di una decisione del titolare delle prerogative in materia di comunicazione e cioè il capo procuratore, “di conseguenza, una volta operata la scelta, quando del caso anche in forma scritta, essa non può essere sindacata, se non nei casi di palese irragionevolezza”. Stessa impostazione per quanto riguarda la forma della comunicazione, conferenza stampa o comunicato.

Quanto alle altre forme, il documento della Procura Generale osserva che la comunicazione diretta con il giornalista è certamente lecita e anche doverosa se corrisponde all’interesse pubblico di conoscenza dell’attività dell’ufficio, del suo indirizzo generale, senza trattare della posizione dei singoli indagati. Utile quindi la comunicazione sulle iniziative a tutela delle vittime sui particolari rischi legati a forme particolari di criminalità e nuove modalità di commissione dei reati. Illecite invece le interviste “specialmente in esclusiva, volte alla trattazione di questioni inerenti singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali”.

Risposta negativa poi alla possibilità di dare copia ai giornalisti degli atti di indagine, anche quando non sono più coperti da segreto, mentre potranno essere diffusi agli organi di informazione i testi delle ordinanze di custodia cautelare. Particolare attenzione dovranno però ricevere i dati sensibili e la necessità di tutela delle vittime e delle persone coinvolte nelle indagini.

Soprattutto in conferenza stampa poi la Procura generale ammette la presenza, al fianco del Procuratore, anche del titolare delle indagini, almeno quando la complessità dell’inchiesta, la particolarità tecnica della materia possono rendere impervia la comunicazione delle persone non pienamente a conoscenza dei fatti.

Sulle conseguenti figure di illecito disciplinare la Procura prende tempo però, in attesa della riforma dell’ordinamento giudiziario ancora in discussione alla Camera.

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