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Dichiarazione fraudolenta, sanzionata anche la società

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Dichiarazione fraudolenta, sanzionata anche la società
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Anche la società paga per l’evasione fiscale. E lo fa per effetto dell’inserimento dei reati tributari nella lista dei reati presupposto che giustificano l’applicazione del decreto 231 del 2001. La Cassazione con la prima sentenza in materia (la n° 16302 della Terza sezione penale depositata ieri) ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva disposto la misura del sequestro preventivo nei confronti di una SPA incolpata di avere beneficiato di un’ evasione IVA di circa 10 milioni e mezzo relativi a due annualità. Per il medesimo illecito sono stati imputati i vertici amministrativi della società.

La Corte ha ritenuto di dovere confermare il quadro accusatorio sulla base del quale era emerso un appalto non genuino attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera. In questo modo, ad essersi prodotta è stata una concorrenza sleale tra le imprese per l’alterazione delle regole del mercato: da una parte infatti si è prodotto lo sfruttamento dei lavoratori e dall’altra forme di evasione fiscale e contributiva con particolare riferimento all’IVA.

Il committente avrebbe cioè esercitato il diritto alla detrazione IVA dopo avere effettuato pagamenti di fatture per falsi appalti di opere e servizi, scaricando il tributo da un consorzio che a sua volta lo aveva scaricato alle cooperative consorziate che avrebbero dovuto versarlo all’erario ma, per cessazione dell’attività, erano rimaste in debito, impedendo il recupero del tributo. La difesa aveva sostenuto, invece, che la condotta ipotizzata dall’accusa fosse del tutto irrilevante sul piano penale, perchè a mancare sarebbe stato sia il profilo soggettivo del reato, per assenza dell’elemento psicologico, sia quello oggettivo, per la totale mancanza di ogni vantaggio fiscale anche se solo potenziale.

Per la Cassazione, invece, era stato simulato un contratto di appalto concluso per mascherare una somministrazione di manodopera secondo una procedura contraria alla legge, sfruttando la possibilità di detrarre indebitamente l’IVA in relazione alle prestazioni fatturate dall’appaltatore. Quando, invece, ricorda la Cassazione, la corretta applicazione dell’IVA nell’interposizione di manodopera si realizza solo quando tra il committente e l’agenzia interinale/appaltatore/datore di lavoro esiste una reale interposizione di lavoratori. In caso contrario l’IVA è applicata indebitamente e quindi non detraibile.

Tra l’altro avverte ancora la sentenza, richiamando una serie di precedenti, se è evidente l’illiceità dell’oggetto e se la natura del contratto tra committente e datore di lavoro è fittizia, il committente non solo non potrà detrarre l’IVA ma avrà anche l’obbligo di eseguire degli adempimenti fiscali come sostituto di imposta.

Quanto al rapporto con la fatturazione, la sentenza puntualizza che il diritto alla detrazione dell’IVA non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili e in particolare della fattura che è considerata documento idoneo a rappresentare un costo per l’impresa. E si tratta di principi che si applicano in ogni caso di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

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