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Statuizioni civili da revocare anche se la prescrizione è in appello

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Vanno revocate le statuizioni civili assunte dal giudice penale di primo grado quando, in appello, è riconosciuta l’avvenuta prescrizione del reato maturata prima del giudizio.

Questa la conclusione delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione contenuta per ora in un’informazione provvisoria.

Esito che vale sia nel caso della semplice constatazione dell’errore compiuto dal Giudice di primo grado sia nel caso di valutazioni diverse.

La Cassazione come testimoniato dall’ordinanza di rinvio (n° 3947/22) riconosce che sono tutt’altro che rari i casi in cui il giudice di appello, in accoglimento di uno dei motivi di impugnazione, esclusa l’applicazione della recidiva per esempio, rileva che il reato è estinto per prescrizione e che la causa di estinzione, proprio per effetto dell’esclusione, era maturata prima della pronuncia di primo grado.

Situazione nella quale, in presenza della parte civile, si pone la questione della revoca o meno delle deliberazioni assunte in sede civile.

E’ evidente poi che la risposta alla questione ha molto a che vedere con i poteri del giudice dell’impugnazione chiamato a decidere sull’azione civile, quando si è verificata una causa di estinzione del reato.

Caso sul quale, ricorda l’ordinanza si è di recente espressa anche la Corte Costituzionale con un verdetto di infondatezza della questione di legittimità posta sull’articolo 578 Cpp (la sentenza è la n° 182 del 2021).

La Consulta ha così deciso che il giudice dell’impugnazione penale “non è chiamato a verificare se sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (articolo 2043 c.c.).

In ogni caso, anche se ovviamente faranno chiarezza le motivazioni una volta depositate, è verosimile che le Sezioni Unite abbiano dato seguito all’ultima sentenza della Cassazione in materia la n° 27393/2018 con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti civile con cui si lamentava il riconoscimento da parte della Corte di Appello delle circostanze attenuanti, ritenute prevalenti sull’aggravante, elemento che aveva avuto come conseguenza, nel caso di crollo colposo di un edificio, la dichiarazione di avvenuta revoca anche delle statuizioni civili.

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