La Cassazione penale: scriminante anche per chi scrive sui social network
La scriminante del diritto di cronaca non è un’esclusiva dei giornalisti professionisti. Anzi, non è neppure una prerogativa da status da riconoscere ai soli iscritti all’albo (quindi anche ai pubblicisti) perchè il diritto di informare o quantomeno di fare circolare informazioni nella società liquida dei social network spetta a “tutti”.
L’interpretazione “digitalmente orientata” dell’articolo 21 della Costituzione – fino ad oggi vessillo del giornalismo professionale, il cosiddetto versante “attivo” del precetto della Carta – è tratta la sentenza 27969/22 della Quinta sezione penale della Cassazione (presidente De Gregorio, relatore Guardiano). Principio che ha una sintesi molto chiara: chiunque può ledere la reputazione di altri a condizione che lo faccia per ragioni di informazione e con i presupposti del diritto di cronaca: e cioè per aderire ai fondamentali del giornalismo, che la notizia pure diffamatoria riportata (o meglio rispostata, visto il contesto) sia vera o comunque veridica che incontri un interesse pubblico e che sia trattata con adeguata terzietà (quindi con uso del linguaggio pertinente e “continente”).
Ad innescare la controversia frutto di triangolazioni piuttosto complicate era stata la condanna di un 45enne avvocato sanzionato (lui sì) per diffamazione per avere dato del giornalista tossico a un professionista siciliano la cui asserita colpa era stata solo quella di riportare su un sito nisseno il post facebook del fratello dell’imputato. Questi si era diciamo così lamentato pubblicamente della difesa tecnica ricevuta dal congiunto in un processo per furto celebrato davanti al tribunale di Como, chiosando che la condanna alla reclusione inflittagli sulle rive del Lario avrebbe dovuto bensì scontarla il difensore/fratello per emendare una prestazione professionale… deficitaria. Notizia vera questa? Poco importa dice la corte: il giornalista l’ha ripresa con citazione integrale e neutra, ha dato la possibilità all’avvocato di replicare e, soprattutto quel post da giorni era al centro dell’interesse locale per i “gradi” del fratello, personaggio molto pubblico. Sulla cui attività dice la Corte, il congiunto può informare ed anche diffamare, ma sempre dentro i confini del “diritto di cronaca”.