Reati contro il patrimonio
Furto pluriaggravato
Niente tenuità per il furto di corrente elettrica
martedì 22 novembre 2022
di Santoriello Ciro Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
Non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla condotta di approvvigionamento di corrente elettrica a mezzo di manomissione del contatore dei consumi ed allaccio abusivo alla rete in quanto in questo caso risulta integrato il reato di furto pluriaggravato, la cui pena edittale impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 26 ottobre 2022, n. 40396.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 26 ottobre 2022, n. 40396
Il fatto
In primo grado, un imputato, tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p., per essersi impossessato di energia elettrica per un importo di Euro 35.244,12, sottraendola all’ENEL tramite una manomissione del contatore dei consumi, era assolto dal reato ascrittogli in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la locale Corte di appello ricorreva per cassazione contestando l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. A sostegno si deduceva che il Tribunale era pervenuto alla decisione censurata senza considerare che l’istituto di cui all’art. 131- bis c.p. non è applicabile ai reati che siano puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, tra i quali figura certamente il delitto di furto pluriaggravato, contestato all’imputato e ritenuto come tale, alla stregua del rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui «Le emergenze processuali evidenziavano la sussistenza degli addebiti».
Si aggiungeva, poi, che dalla contestazione del delitto in esame nella forma continuata sarebbe desumibile l’abitualità nel delinquere dell’imputato, quale elemento ostativo all’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato.
Posto che sicuramente era stata accertata, dal giudice di primo grado, la sussistenza degli addebiti con conseguente riconoscimento della responsabilità dell’imputato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. – furto aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento -, la Cassazione evidenzia come non sia possibile riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della cornice edittale del reato in contestazione, che non consente di riconoscere in favore dell’imputato l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., il quale, in effetti, può trovare applicazione in relazione a qualsivoglia reato, nel rispetto dei limiti edittali prefissati dalla norma di riferimento evocata: vale a dire in relazione a delitti e contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
Ai sensi dell’art. 131-bis, comma 4, c.p., invero, il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev’essere individuato senza tenere conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, qual è quella di cui all’art. 625, comma 2, c.p., che dispone che «se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549». Ne deriva che l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. non poteva trovare applicazione nel caso di specie.
Esito del ricorso:
Fondatezza del ricorso con annullamento con rinvio
Riferimenti normativi: