Penale
Divieto di trattamenti disumani o degradanti
Si all’estradizione negli USA della cittadina americana accusata dell’omicidio del marito
mercoledì 30 novembre 2022
di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della eseguibilità della richiesta di estradizione avanzata dagli USA all’Italia nei confronti di una cittadina statunitense al fine di essere sottoposta a processo perché sospettata dell’omicidio di quello che all’epoca era suo marito e di averne bruciato il cadavere, la Grande Camera della Corte EDU ha ritenuto all’unanimità il ricorso inammissibile. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, in quanto le autorità statunitensi avevano assunto un formale impegno che la stessa non potesse essere condannata all’ergastolo senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale, e, quindi, la donna non correva il rischio di una condanna che equivalesse a una punizione disumana o degradante (Corte europea diritti dell’uomo, 3 novembre 2022, n. 20863/21).
Corte europea diritti dell’uomo, 3 novembre 2022, n. 20863/21
Il caso
Il caso, deciso il 3 novembre 2022, traeva origine dal ricorso (n. 20863/21) contro l’Italia, presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione e.d.u., da Beverly Ann McCallum, una cittadina statunitense attualmente in stato di detenzione negli Stati Uniti d’America. Nel momento in cui la donna si era rivolta alla Corte EDU era però detenuta a Roma in attesa di estradizione negli USA.
La signora McCallum era ricercata nello Stato del Michigan come sospettata, insieme ad altri complici, dell’omicidio di quello che allora era suo marito, e per averne sotterrato e bruciato il cadavere nella città di Charlotte. L’omicidio era avvenuto nel 2002, ma la sua identità è stata accertata solo nel 2015.
La figlia della signora McCallum, D.D., e una sua amica, C.M., sono state accusate di omicidio di primo grado. Gli investigatori credevano che la stessa signora McCallum fosse fuggita dal paese. Per questa ragione era stato quindi emesso un mandato di cattura nei suoi confronti.
L’amica della figlia, C.M., si era dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado ed era stata condannata ad una pena variabile da 15 a 31 anni di reclusione; la figlia della ricorrente, D.D., era stata invece ritenuta colpevole dell’accusa originaria e condannata all’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.
Nel febbraio 2020 la signora McCallum veniva arrestata a Roma. Le autorità statunitensi hanno chiesto la sua estradizione per sottoporla a processo negli USA, e l’8 marzo 2021 il Ministro della Giustizia aveva concesso l’estradizione, a seguito di una decisione della Corte d’Appello. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Cassazione. Quanto al rischio che la signora McCallum potesse essere condannata all’ergastolo senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale, i giudici di appello condizionavano l’estradizione alla possibilità di grazia o di commutazione della pena da parte del Governatore del Michigan. Il decreto di estradizione affermava, tra l’altro, che non vi erano ragioni per ritenere che la ricorrente sarebbe stata soggetta a punizioni crudeli, disumane o degradanti o a trattamenti o atti che ne violassero i suoi diritti fondamentali negli USA.
Il 3 dicembre 2021 le autorità statunitensi inviavano una nota diplomatica alle autorità italiane informandole che i pubblici ministeri della contea di Eaton si erano impegnati a processare la signora McCallum con l’accusa di omicidio di secondo grado, che prevedeva la pena massima dell’ergastolo con possibilità della liberazione condizionale. Nella nota si affermava inoltre che la ricorrente non sarebbe stata processata per cospirazione, ma che la stessa sarebbe stata sottoposta a processo per occultamento di cadavere. Le autorità statunitensi avevano quindi modificato la loro richiesta di estradizione originaria.
A seguito di tale impegno, in data 7 dicembre 2021, le autorità italiane emanavano un nuovo ordine di estradizione. La signora McCallum veniva quindi estradata negli Stati Uniti l’8 luglio 2022.
Il ricorso e le norme violate
Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, basandosi, in particolare, sull’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti umani, la ricorrente si era lamentata del fatto che, se estradata negli Stati Uniti, la stessa avrebbe rischiato l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.
A seguito di istanza della ricorrente, il 22 aprile 2021 la Corte di Strasburgo aveva deciso di chiedere al Governo italiano, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento della Corte, che la ricorrente non avrebbe dovuto essere estradata, decidendo infine di prorogare il provvedimento per la durata del procedimento dinanzi ad essa. Allo stesso tempo, la Corte ha deciso di concedere la priorità alla causa ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento della Corte. Il provvedimento provvisorio è stato revocato il 21 gennaio 2022.
In data 28 maggio 2021 il Presidente della Prima Sezione aveva deliberato di dare comunicazione dell’istanza al Governo italiano, con i quesiti della Corte. La Camera cui era stata assegnata la causa ha rinunciato alla giurisdizione in favore della Grande Camera il 7 settembre 2021. Nella causa si è tenuta un’udienza della Grande Camera il 23 febbraio 2022.
Il ricorso era stato depositato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 22 aprile 2021.
La decisione della Corte di Strasburgo
La Corte ha osservato che un fatto fondamentale nel caso in esame è mutato quando i pubblici ministeri del Michigan hanno assunto l’impegno di processare la signora McCallum per il più grave reato di “omicidio di secondo grado”. Tale impegno da parte delle autorità statunitensi è stato assunto dinanzi alle controparti italiane tramite una nota diplomatica. La Corte ha ribadito che le note diplomatiche “rivestono una presunzione di buona fede e che, nei casi di estradizione, era opportuno che tale presunzione fosse applicata allo Stato richiedente che ha avuto una lunga storia di rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, e che aveva accordi di estradizione di lunga data con gli Stati contraenti…”. Quanto sopra poteva trovare applicazione nel caso in esame. La ricorrente poteva essere processata solo entro i termini della nota diplomatica.
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’ergastolo sarebbe “irriducibile” visto il ruolo del Governatore del Michigan, la Corte EDU ha richiamato la coeva sentenza della Grande Camera nel caso Sanchez-Sanchez c. Regno Unito [GC], 3 novembre 2022, n. 22854/20, ritenendo che quelle garanzie procedurali che si applicano nel contesto nazionale in uno Stato aderente alla Convenzione non costituiscono prerequisiti nel sistema di uno Stato terzo che richiede l’estradizione. Inoltre, la Corte ha sostanzialmente ritenuto che la ricorrente non avesse affatto sostenuto tale argomento, poiché sembrava che il Governatore non avesse alcun ruolo nella revisione della sentenza quanto alla procedura di liberazione condizionale.
La Corte di Strasburgo ha dunque ritenuto che la sig.ra McCallum non avesse dimostrato di correre un rischio reale di subire una condanna costituente una punizione inumana o degradante. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato irricevibile.
I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi
Di interesse il caso esaminato dalla decisione emessa dalla Corte di Strasburgo nella vicenda in esame, conclusasi con una dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza nei confronti di una cittadina americana che aveva presentato un ricorso davanti alla Corte EDU, rappresentando che l’estradizione nel suo Paese l’avrebbe esposta al rischio di subire una condanna all’ergastolo senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale. La Corte EDU, preso atto dell’accordo intervenuto tra lo Stato italiano e gli USA, che si erano assunti l’impegno con una formale “nota diplomatica” di processare la donna per omicidio di secondo grado, reato per il quale non è previsto il carcere a vita, hanno escluso qualsiasi rischio per la donna, se estradata, di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.
La vicenda per la quale l’estradizione è stata concessa, può essere così sintetizzata, per come ricostruita dalla Cassazione nella sentenza che respinse l’impugnazione della donna contro la decisione favorevole all’estradizione (Cass. pen. sez. VI, 24/02/2021, n. 7262). La Corte di appello di Roma con sentenza del 23 giugno 2020 aveva dichiarato sussistere le condizioni per la estradizione di McCallum Beverly Ann verso gli Stati Uniti d’America. La richiesta di consegna era fondata su un mandato di arresto del 56th Judicial District Court, Charlotte, Eaton County, Michigan (U.S.A.), per i reati di omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Michigan (U.S.A.) nel 2002. I giudici romani avevano rilevato che era stata fornita la necessaria documentazione con indicazione delle fonti di prova da cui risultava che la estradanda unitamente a due complici nel 2002 uccise il coniuge distruggendone poi il cadavere, i cui resti furono identificati nel 2015: gli elementi a carico risultavano dalle dichiarazioni della figlia della McCallum e di C.W., che avevano aiutato la donna nell’omicidio e nell’occultare il cadavere. Erano state fornite informazioni specifiche quanto al trattamento penitenziario nel paese richiedente, in particolare essendo prevista la reclusione in una cella singola di oltre 7 mq con adeguato arredamento. Infine, la pena prevista per la donna è l’ergastolo con possibilità̀ di liberazione anticipata in base ad una valutazione discrezionale.
La donna si era rivolta alla Corte di cassazione sostenendo che, in caso di condanna, si sarebbe vista applicare una pena dell’ergastolo o corrispondente di fatto all’ergastolo senza alcuna possibilità di liberazione, deducendo quindi la non compatibilità della pena prevista nel sistema dello Stato richiedente con la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, chiedendo altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ritenne, richiamando precedente giurisprudenza (Cass. pen. sez. VI, n. 11947 del 15/01/2019, CED Cass. 275293 – 02) in linea generale accertata la compatibilità del sistema statunitense con i nostri principi generali. Difatti, osservò la S.C., in quel sistema di esecuzione della pena vi sono correttivi anche per il caso di applicazione di pena senza termine quale l’ergastolo. Quanto, poi, al serio pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti per la condizione di sovraffollamento carcerario (avendo la donna richiamato davanti alla Cassazione articoli di stampa riferibili alle condizioni di carcere del Michigan in cui non sempre risulta garantito un adeguato spazio minimo nella stanza di detenzione), la S.C. giunse a disattendere la prospettazione difensiva osservando come, a fronte di un accertamento compatibile con le regole in tema di rapporti fra Stati fra i quali sia vigente un trattato di estradizione, era stato accertato che la donna sarebbe stata sottoposta ad un trattamento carcerario compatibile con gli standard richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale cui l’Italia si adegua.
Interessanti i precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte EDU.
Anzitutto, sulla “affidabilità” della nota diplomatica (che era stata messa in dubbio da parte della cittadina statunitense), la Corte ha già affermato nella causa Harkins ed Edwards c. Regno Unito, 17 gennaio 2012, nn. 9146/07 e 32650/07, § 85, che “… Le note diplomatiche sono un mezzo standard per lo Stato richiedente per fornire ogni tipo di assicurazione che lo Stato richiesto ritiene necessaria per il suo consenso all’estradizione. … [La] Corte ha anche riconosciuto che, nelle relazioni internazionali, le note diplomatiche rivestono una presunzione di buona fede e che, nei casi di estradizione, è opportuno che tale presunzione sia applicata a uno Stato richiedente che ha una lunga storia di rispetto per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, e che ha accordi di estradizione di lunga data con gli Stati contraenti. …”. Ben si spiega, quindi, perché le considerazioni che precedono hanno trovato piena applicazione nel caso di specie, essendo la richiesta degli USA la stessa del caso Harkins ed Edwards.
Inoltre, come visto, la Corte EDU ha disatteso l’argomento della ricorrente che aveva sostenuto che una siffatta sentenza (come quella “promessa” dagli USA all’Italia) doveva ritenersi “irriducibile” ai sensi della giurisprudenza della Corte, in ragione del ruolo del Governatore del Michigan nel sistema di libertà vigilata in quello Stato, argomento che per la ricorrente era decisivo. La Corte EDU ha osservato, tuttavia, che tale argomento riguarda una questione che non può essere considerata attinente all’essenza della c.d. salvaguardia Vinter (caso Vinter e altri c. Regno Unito [GC], 9 luglio 2013, nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10), ma piuttosto ha una natura di garanzia procedurale. Si riferisce alla distinzione tra l’obbligo sostanziale e le relative tutele procedurali che derivano dall’art. 3 quando si tratta della questione dell’ergastolo nel contesto dell’estradizione (si veda la sentenza nella causa CEDU, Sanchez-Sanchez c. Regno Unito [GC], n. 22854/20, § 93).
La disponibilità di garanzie procedurali per i “prigionieri a vita” nell’ordinamento giuridico dello Stato richiedente non sono un presupposto per il rispetto da parte dello Stato contraente richiesto dell’articolo 3 (ibid., § 96). Si noti, del resto, che la sentenza in esame si inserisce in una scia di decisioni conformi, riguardanti sempre gli USA, in cui la Corte EDU ha sempre escluso che il sistema penale statunitense, pur prevedendo la pena dell’ergastolo, non esponesse gli estradandi al rischio di trattamenti inumani o degradanti, respingendo o dichiarando inammissibili le denunce di violazione dell’art. 3 CEDU (CEDU, Nivette c. Francia (dec.), 3/7/2001, n. 44190/98; CEDU, Einhorn c. Francia (dec.), 16/10/2001, n. 71555/01; CEDU, Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, 10/4/2012, nn. 4027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09; CEDU, Čalovskis c. Lettonia, 24/7/2014, n. 22205/13; CEDU, Findikoglu c. Germania (dec.), 7/6/2016, n. 20672/15; CEDU, Harkins c. Regno Unito [GC] (dec.), 15/6/2017, n. 71537/14; CEDU, Schuchter c. Italia (dec.), 11/10/2011, n.68476/10; CEDU, Segura Naranjo c. Polonia (dec.), 6/12/2011, n. 67611/10).
Fa eccezione, in tale panorama, il casoCEDU, Trabelsi c. Belgio, 4/9/2014, n. 140/10, riguardante l’estradizione, avvenuta nonostante l’indicazione di un provvedimento cautelare da parte della Corte, ai sensi dell’articolo 39 delle Rules of Court, di un cittadino tunisino dal Belgio negli Stati Uniti, dove era sottoposto a procedimento penale con l’accusa di reati di terrorismo ed era passibile dell’ergastolo. Il ricorrente lamentava in particolare che la sua estradizione negli Stati Uniti d’America lo avrebbe esposto a un trattamento incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione.
Sosteneva a questo proposito che alcuni dei reati per i quali era stata concessa la sua estradizione comportavano l’ergastolo che era di fatto irriducibile e che, se fosse stato condannato, non avrebbe mai avuto alcuna prospettiva di essere rilasciato.
La Corte EDU, in quella vicenda, aveva ritenuto “irriducibile” l’ergastolo a cui era soggetto il ricorrente negli Stati Uniti in quanto la legge statunitense non prevedeva alcun meccanismo adeguato per rivedere questo tipo di sentenza, il che significava che la sua estradizione negli Stati Uniti aveva costituito una violazione dell’art. 3 della Convenzione.
La Corte ha ribadito in particolare che l’irrogazione di una condanna all’ergastolo nei confronti di un adulto non era di per sé vietata da alcuna disposizione della Convenzione, a condizione che non fosse sproporzionata. D’altra parte, per essere compatibile con l’art. 3, tale sentenza dovrebbe essere irriducibile de jure e de facto.
Al fine di valutare tale requisito, la Corte ha dovuto accertare se si potesse ritenere che un detenuto a vita avesse una prospettiva di rilascio e se il diritto nazionale prevedesse la possibilità di revisione dell’ergastolo in vista della sua commutazione, remissione, risoluzione o liberazione condizionale del detenuto. Inoltre, il detenuto doveva essere informato dei termini e delle condizioni di questa possibilità di riesame all’inizio della sua pena.
La Corte ha anche ribadito che l’articolo 3 implicava l’obbligo per gli Stati contraenti di non trasferire una persona in uno Stato in cui avrebbe corso il rischio reale di essere sottoposta a maltrattamenti vietati.
Nel caso di specie, la Corte aveva ritenuto che, vista la gravità dei reati terroristici di cui era stato accusato il ricorrente e il fatto che una sentenza potesse essere inflitta solo dopo che il tribunale di primo grado avesse preso in considerazione tutti i fattori attenuanti e aggravanti pertinenti, l’ergastolo discrezionale (“discrezionale” nel senso che il giudice può infliggere una pena meno severa, disponendo la reclusione in un numero determinato di anni) non era da ritenersi gravemente sproporzionato. Riteneva, tuttavia, che le autorità statunitensi non avevano mai fornito alcuna garanzia concreta che al ricorrente sarebbe stata risparmiata una condanna all’ergastolo irriducibile. La Corte aveva inoltre osservato che, al di là delle assicurazioni fornite, mentre la legislazione statunitense prevedeva varie possibilità per ridurre l’ergastolo (compreso il sistema di grazia presidenziale), che dava al ricorrente una qualche prospettiva di rilascio, non prevedeva però alcuna procedura equivalente ad un meccanismo di revisione di tali sentenze, ai fini dell’articolo 3 della Convenzione.
Esito del ricorso:
Inammissibile
Precedenti giurisprudenziali:
Corte e.d.u., Sanchez-Sanchez c. Regno Unito [GC], 3 novembre 2022
Corte e.d.u., Harkins ed Edwards c. Regno Unito, 17 gennaio 2012
Corte e.d.u., Vinter e altri c. Regno Unito [GC], 9 luglio 2013
Corte e.d.u., Nivette c. Francia (dec.), 3 luglio 2001
Corte e.d.u., Einhorn c. Francia (dec.), 16 ottobre 2001
Corte e.d.u., Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, 10 aprile 2012
Corte e.d.u., Čalovskis c. Lettonia, 24 luglio 2014
Corte e.d.u., Findikoglu c. Germania (dec.), 7 giugno 2016
Corte e.d.u., Harkins c. Regno Unito [GC] (dec.), 15 giugno 2017
Corte e.d.u., Schuchter c. Italia (dec.), 11 ottobre 2011
Corte e.d.u., Segura Naranjo c. Polonia (dec.), 6 dicembre 2011
Corte e.d.u., Trabelsi c. Belgio, 4 settembre 2014
Riferimenti normativi:
Art. 3 Convenzione e.d.u.