Penale
Sequestro probatorio
Lo smartphone sequestrato deve essere restituito dopo la creazione della copia forense
venerdì 02 dicembre 2022
di Alagna Ilenia Avvocato in Milano e Privacy Specialist
Secondo la Cassazione, sentenza 18 novembre 2022, n. 44010, lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del cellulare è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul telefonino e sulla scheda.
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2022, n. 44010
Il fatto
Tizio ha richiesto un dissequestro per lo smartphone dopo che il consulente, in sede di accertamento tecnico irripetibile, ha depositato la propria relazione corredata dalla copia forense del contenuto del dispositivo, in assenza delle ragioni per le quali l’apparecchio deve essere mantenuto ancora sotto sequestro.
L’autorità giudicante rigetta la richiesta di restituzione dello smartphone e della scheda al legittimo proprietario (Tizio) dopo il sequestro; decisione a cui il minore Tizio, assistito dal suo difensore, si oppone poichè il sequestro deve essere disposto per esigenze probatorie, ma nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.
Tuttavia, nel caso di specie, il consulente ha analizzato lo strumento e il PM ha fatto richiesta per accertamento tecnico irripetibile, sussistendo i presupposti per la restituzione dello stesso stante il difetto di proporzionalità che sottende alla conservazione del sequestro del bene.
La decisione della Corte
La Cassazione, con la sentenza n. 44010/2022 ha accolto il motivo di doglianza proposto poiché, come rilevato anche dal ricorrente, il consulente ha depositato il suo elaborato con tanto di copia forense del contenuto dello smartphone, elemento che gli Ermellini ritengono idoneo, nel caso di specie “a far venire meno le esigenze di indagini tali da giustificare l’ulteriore mantenimento in sequestro del cellulare e della relativa scheda”.
Con il provvedimento analizzato la Corte ha stabilito che lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini venendo meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Nel provvedimento analizzato trova ingresso la censura che denuncia la violazione degli art. 262 e 125 c.p.p., 42 Cost. e 1 prot. addizionale Cedu. Il ricorrente sottolinea che il consulente è stato in realtà incaricato per l’accertamento tecnico di tipo irripetibile e ha in concreto depositato il suo elaborato, con copia forense del contenuto del telefonino.
Quando è sequestrato un device complesso come lo smartphone con relativa memoria, devono essere bilanciati gli interessi contrapposti: da una parte verificare il contenuto dell’apparecchio ai fini d’indagine, secondo precise direttrici; dall’altra osservare il principio di proporzionalità nei tempi oltre che sulla mole di dati. Il ricorrente, nella specie, non contesta il tipo di estrapolazione di dati compiuta né formula rilievi sulla tutela privacy sulle informazioni in memoria, ma pone solo la questione della restituzione del bene. E il dissequestro va ordinato: manca specifica indicazione di esigenze di segno diverso; quando cessano, quindi, le esigenze che hanno motivato il sequestro dello smartphone, una volta effettuata la copia forense del suo contenuto, non c’è ragione per non restituirlo al proprietario.
Riferimenti normativi: