Penale
Invasione di terreni o edifici
L’invasione di suolo pubblico è esclusa dal legittimo subentro nel possesso
mercoledì 14 dicembre 2022
di Verderosa Antonio Tirocinante presso il Tribunale di Salerno
Nella sentenza 18 novembre 2022, n. 43904 la Corte di Cassazione penale ribadisce quale sia la condotta tipica necessaria ad integrare il reato di cui all’art. 633 c.p. In particolare, premettendo che il bene giuridico tutelato dalla norma è la relazione fattuale con la res, i giudici di legittimità statuiscono che il delitto di invasione e terreni non sussiste tutte le volte in cui l’imputato sia entrato legittimamente in possesso del bene.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza 18 novembre 2022, n. 43904
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. pen. sez. II, 26/02/2019, n. 10254
Cass. pen. sez. II, 23/09/2010, n. 36733 Cass. pen. sez. II, 17/10/2003, n. 43393 Cass. pen. sez. II, 30/01/2019, n. 15874 Cass. pen. sez. II, 03/12/2013, n. 51754 Cass. pen. sez. II, 01/12/2011, n. 5585 Cass. pen. sez. II, 17/06/2010, n. 25937 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti in termini |
Con la sentenza n. 43904/2022 la Corte di Cassazione penale annulla senza rinvio la pronuncia della Corte di Appello di Palermo per insussistenza del fatto in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.
In particolare, la Suprema Corte, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità, precisa la condotta tipica necessaria ad integrare il delitto di invasione di terreni o edifici, evidenziando l’errore di diritto in cui è incorso il giudice d’appello nella propria decisione.
La sentenza origina dal ricorso per cassazione proposto dall’imputato, condannato per il reato di cui agli artt. 633 c.p. e 639-bisc.p. con pronuncia della Corte di Appello confermativa della sentenza di primo grado.
In particolare, il ricorrente veniva ritenuto responsabile di aver abusivamente occupato un suolo pubblico mediante la costruzione di una pedana delimitata da pannelli trasparenti. In verità, dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale emergeva con chiarezza la non contestata circostanza che l’imputato era subentrato nell’attività di ristorazione dello zio, il quale, munito di regolare autorizzazione fino al 2011, aveva previamente installato la piattaforma. L’imputato, nonostante avesse fatto richiesta di rinnovo e di voltura dell’autorizzazione (che gli veniva infine rilasciata nel 2015), aveva in ogni caso continuato a corrispondere la tassa per l’occupazione del suolo pubblico per tutto il periodo di riferimento.
A giudizio della difesa del ricorrente, le sentenze di merito sarebbero stato emesse in violazione di legge relativamente all’art. 633 c.p.
Nelle stesse, i giudici si sarebbero limitati a richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia e ad affermare apoditticamente che «l’arbitrarietà della occupazione […] non deve per forza sfociare in una condotta violenta» e che dunque le circostanze del pagamento della tassa e della previa posa della piattaforma ad opera dello zio del ricorrente sono irrilevanti ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione, a fronte della pacifica ricostruzione fattuale della vicenda, aderisce alla tesi difensiva e la corrobora avvalendosi di numerosi precedenti di legittimità.
Innanzitutto, gli ermellini ribadiscono che la condotta tipica prevista dal reato di cui all’art. 633 c.p. consiste «nell’introdursi dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione». Dalla previsione normativa emerge chiaramente come oggetto giuridico del reato sia una relazione di fatto con la res piuttosto che un diritto sulla stessa (tanto è vero che anche il proprietario può commettere il reato).
Per tali motivi, la Suprema Corte statuisce che «tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve perciò stesso escludersi la sussistenza del reato».
Così, non integra il reato per mancanza del dolo specifico e dell’arbitrarietà della condotta chi continui ad abitare, pagando il canone, in un appartamento dello IACP a seguito della morte della ospitante vedova assegnataria. Allo stesso modo, non si configura l’invasione di terreni o edifici nell’ipotesi di subingresso ad un ascendente nel possesso di un bene demaniale.
Evidentemente, secondo la Corte di Cassazione, il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi così ricostruiti ed è incorso in un evidente errore di diritto.
Infatti, in ragione del subentro legittimo dell’imputato nella situazione possessoria dello zio e del pagamento continuativo della tassa di occupazione di suolo pubblico, deve ritenersi che nel caso in specie manchi un elemento costitutivo del reato di cui all’art. 633 c.p., da cui l’annullamento della sentenza senza rinvio.
Riferimenti normativi: