Reati contro la persona
Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti
Abusi sessuali su minori commessi prima del 1996: legittima la procedibilità a querela
lunedì 19 dicembre 2022
di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie italiane che, a fronte degli abusi sessuali subiti da una ragazza tra il 1974 ed il 1987 da parte dello zio, ma denunciati solo nel 1999, si era vista definire il procedimento per tardiva presentazione della querela, senza che la successiva causa intentata contro lo Stato italiano per ottenere il risarcimento del danno per la asserita inefficacia dell’indagine penale, avesse avuto successo in quanto la relativa azione giudiziaria era stata respinta, la Corte EDU, ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione europea dei Diritti umani (Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 1° dicembre 2022, n. 14260/17).
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 1° dicembre 2022, n. 14260/17
Il caso
Il caso, deciso il 1° dicembre 2022, traeva origine dal ricorso (n. 14260/17) contro l’Italia, presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione e.d.u., da D.K., una nostra connazionale munita della doppia cittadinanza italo-irlandese, residente in Italia. La donna si doleva del fatto che le autorità italiane non avessero svolto un’indagine efficace sulle sue accuse di abusi sessuali da parte dello zio. In particolare, nel periodo tra il 1974 ed il 1987 lei e sua sorella avrebbero subito abusi sessuali, avvenuti a casa dello zio, mentre i loro genitori erano al lavoro, e, successivamente, presso il suo studio legale, dove la ricorrente lavorava dall’età di 16 anni. Secondo quanto riferito, la presunta violenza sarebbe cessata quando la ragazza si era trasferita in un’altra città all’età di 21 anni. Dopo aver raggiunto la maggiore età ed aver ricevuto una consulenza psicologica, la ricorrente aveva deciso di presentare una querela nel 1999, tuttavia archiviata nel 2003 perché tardiva. La donna aveva quindi intentato un’azione di risarcimento danni in sede civile, che era stata successivamente respinta.
Il ricorso e le norme violate
Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, basandosi sull’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e sull’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europei dei diritti dell’uomo, la ricorrente sosteneva che le autorità italiane erano venute meno al loro dovere di proteggerne integrità fisica e psicologica.
Il ricorso veniva depositato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 9 febbraio 2017.
La decisione della Corte di Strasburgo
La Corte EDU, dopo aver ritenuto più opportuno esaminare la doglianza formulata dalla ricorrente unicamente ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, ricorda che all’epoca dei fatti, dopo aver svolto l’indagine penale, le autorità avevano archiviato la querela della ricorrente perché la stessa era tardiva. Il diritto penale applicabile all’epoca dei fatti prevedeva come reato l’abuso sessuale di cui la vittima asseriva di essere stata vittima, e prevedeva anche il perseguimento penale dei responsabili. In effetti, le accuse della ricorrente e della sorella ben potevano sfociare, nonostante il tempo trascorso, nell’apertura di un’indagine penale ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice penale in vigore al momento dei fatti.
Quindici anni dopo i fatti, nel febbraio 1999, a seguito della querela presentata dalla ricorrente, il pubblico ministero aveva avviato un’indagine. Aveva sentito la ricorrente e la sorella nonché la loro madre, ed aveva acquisito anche le relazioni dello psicologo che le aveva seguite. Nel luglio 1999, pur sottolineando la gravità dei fatti subiti dalla ricorrente e dalla sorella, il pubblico ministero aveva chiesto al GIP di archiviare il procedimento penale in quanto la querela era tardiva (non essendo stata depositata entro tre mesi dalla persona offesa), in quanto la normativa vigente all’epoca dei fatti non prevedeva la possibilità di procedere d’ufficio. Con provvedimento del 15 gennaio 2003, il GIP aveva disposto l’archiviazione del procedimento, senza ulteriori provvedimenti. La Corte ha quindi verificato se l’applicazione delle disposizioni penali nella fattispecie fosse stata talmente viziata da costituire una violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione e se il fatto che nessuna disposizione che disciplina l’applicazione del nuovo regime, che esenta la persona offesa dall’obbligo di sporgere querela, sia stata prevista per proteggere le vittime di abusi sessuali commessi precedentemente all’entrata in vigore della legge del 1996, fosse compatibile con l’art. 3 della Convenzione.
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie le autorità inquirenti avevano preso tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere ed avessero peraltro analizzato attentamente le informazioni a loro disposizione prima di archiviare il procedimento. Le norme di diritto penale vigenti al momento dei fatti effettivamente sanzionavano gli abusi sessuali contro i minori e criminalizzavano qualsiasi atto sessuale non consensuale con un minore. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, la querela era stata presentata dalla ricorrente, che le autorità avevano avviato un’indagine e che i fatti erano stati portati all’attenzione della Procura e del GIP. Ha sottolineato che, fermo restando l’avvio di un procedimento istruttorio non appena la vittima presenta una denuncia di essere stata vittima di un trattamento inumano o degradante e in presenza del fumus boni iuris, nulla nella giurisprudenza della Corte si prevede quanto all’applicabilità dell’art. 3 agli atti commessi da parte di persone fisiche, nell’ipotesi in cui, secondo la legge, l’avvio del procedimento è subordinato alla presentazione di una tempestiva querela.
La Corte è quindi stata del parere che, nel caso di specie, durante il periodo in cui si erano svolti i fatti, vale a dire prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, l’obbligo procedurale di condurre un’indagine efficace ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione non deve essere interpretato, anche quando l’abuso sessuale era stato commesso in particolare sui minori o sulle persone vulnerabili, come impositiva agli Stati di perseguire d’ufficio, o di autorizzare la presentazione di querele senza limiti di tempo dalla commissione del reato o dal raggiungimento della maggiore età dei minori.
A questo proposito, la Corte ha rilevato come emergesse pacificamente dal quadro normativo all’epoca applicabile al momento dei fatti (vale a dire prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, che ha previsto che i procedimenti giudiziari riguardanti i reati sessuali commessi contro i minori non dipendono dalla querela fatta dalla vittima e che il relativo procedimento può continuare anche se la vittima ritira la querela), che gli Stati aderenti alla CEDU hanno fatto ricorso a mezzi molto diversificati per gestire i procedimenti, ciò che trova una spiegazione nelle plurime differenze rilevabili nella evoluzione storica e nella diversità culturale.
Dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, l’apertura d’ufficio di un procedimento penale, senza che questo fosse stato oggetto di querela da parte della persona offesa, per tutti i tipi di abusi sessuali su minori, è diventata la norma procedurale seguita nella maggioranza assoluta degli Stati, Italia compresa, mentre un solo Stato aderente alla CEDU ha continuato a richiedere, in via generale, la presentazione di una querela. Uno sviluppo simile riguarda la proroga dei termini di prescrizione. Alla luce di quanto precede, la Corte ha dunque ritenuto che la risposta procedurale delle autorità nazionali di fronte all’accusa di abusi sessuali asseritamente subiti dalla ricorrente per mano dello zio non presentasse vizi tali da costituire una violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.
Quanto all’inapplicabilità ai fatti di causa della nuova legge (L. n. 662/1996) entrata in vigore dopo la commissione dei fatti denunciati, la Corte EDU ha osservato che tale decisione non si presentava incompatibile con la giurisprudenza della Corte e che nessuno strumento internazionale applicabile, compresa la Convenzione di Lanzarote – che non era ancora in vigore al momento dei fatti – richiede l’applicazione retroattiva della norma secondo cui il procedimento penale non deve essere subordinato alla presentazione di una querela.
Per quanto riguarda la doglianza basata sulla scarsa rapidità delle indagini, stante i tempi che il GIP aveva impiegato per archiviare il procedimento, la Corte rileva che a seguito della decisione del pubblico ministero di richiedere l’archiviazione, la ricorrente e la sorella si erano opposte a questa richiesta. Si è accertato che il procedimento è durato circa quattro anni, ma nel contempo si è anche appurato in particolare che un significativo rallentamento si era avuto solo nella sua ultima fase, cioè dopo la richiesta di archiviazione del procedimento, formulata il 12 luglio 1999, quasi un anno dopo la presentazione della querela, e il decreto di archiviazione del GIP era stato pronunciato il 15 gennaio 2003, dopo l’opposizione formulata dalla ricorrente. Comunque sia, vista l’attività del GIP, che consiste solo nell’accogliere le richieste di archiviazione della Procura della Repubblica, la Corte ha ritenuto che il rallentamento accertato tra la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica e la decisione del GIP non fosse sufficiente a mettere in discussione l’efficacia dell’attività d’indagine nel suo complesso.
Per quanto riguarda il fatto che le dichiarazioni della ricorrente e di sua sorella non sarebbero state prese in considerazione dai tribunali civili, osserva la Corte che il giudice nazionale aveva rilevato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla sorella costituivano senz’altro la parte fondamentale delle prove esaminate, ma ha ritenuto che tali affermazioni fossero inattendibili. Non spetta alla Corte EDU sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali, se la loro valutazione su questo punto non è arbitraria o palesemente irragionevole. Alla luce di quanto precede, la Corte ha dunque ritenuto che le autorità italiane avessero agito con la diligenza richiesta dall’aspetto procedurale dell’art. 3 della Convenzione. Pertanto, ha escluso che vi fosse stata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi
Di rilievo il caso esaminato dalla sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo, che ha visto nuovamente sul banco degli imputati l’Italia, cui era stato addebitato di non aver svolto efficacemente le indagini per perseguire penalmente un uomo, zio di due ragazze, una delle quali aveva denunciato di aver subito abusi sessuali da parte del parente quando era minorenne, sporgendo però querela tardivamente, con la conseguenza che il procedimento penale era stato archiviato per difetto della condizione di procedibilità, non ritenendosi applicabili retroattivamente le disposizioni del nostro codice penale, introdotte dalla L. n. 66/1996, successiva ai fatti denunciati, che prevedono la procedibilità d’ufficio dei reati sessuali a danno di minori.
La questione, di indubbio interesse per il nostro ordinamento, viene risolta dalla Corte EDU ritenendo corretto l’operato dei giudici nazionali, ritenendo incensurabile non solo il comportamento del PM che aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma anche quello del GIP che, pure a distanza di poco più di due anni, aveva archiviato il procedimento penale. Nessun rimprovero, infine, poteva essere mosso ai giudici civili che avevano respinto l’azione risarcitoria intentata contro lo Stato dalla querelante, in quanto il nucleo fondamentale delle accuse era costituito dalle dichiarazioni della ricorrente e della di lei sorella, ritenute non del tutto attendibili.
La decisione è significativa senza alcun dubbio per il principio affermato, secondo cui per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, l’obbligo procedurale di condurre un’indagine efficace ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione non deve essere interpretato, anche quando l’abuso sessuale fosse stato commesso in particolare sui minori o sulle persone vulnerabili, come impositivo agli Stati aderenti alla CEDU di perseguire d’ufficio, o di autorizzare la presentazione di querele senza limiti di tempo dalla commissione del reato o dal raggiungimento della maggiore età dei minori. Sul punto, la Corte EDU, dopo un’interessante ricognizione del quadro normativo interno (prima delle modifiche alla disciplina dei reati sessuali introdotta dalla L. n. 66/1996), e di quello internazionale, ha richiamato, condividendola (come avvenuto ad esempio già nel caso Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], 17 settembre 2009, n. 10249/03, §§ 110-113), la giurisprudenza della Corte di cassazione che, sul punto, aveva affermato l’importante principio secondo cui il regime di procedibilità d’ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall’art. 609-septies c.p., introdotto dalla L. 15 febbraio 1996, n.66, non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto, specie quando il legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, denominazione dei delitti, come è avvenuto in quella dei reati di violenza sessuale, sottratti all’area della moralità pubblica e concepiti come reati contro la persona (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 2733 del 20/8/1997, CED Cass. 209188 – 01).
Interessanti, peraltro, i richiami ai precedenti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo.
La Corte fa riferimento ai principi generali applicabili in materia, come stabilito ad esempio nel caso CEDI, M.C. c. Bulgaria, 4/12/2003, n. 39272/98, §§ 149-152 e, più recentemente, nel caso CEDU, X e altri c. Bulgaria [GC], 2/2/2021, n. 22457/16, §§ 176-178 e 184-192. Per quanto riguarda più specificamente l’obbligo procedurale di svolgere un’indagine efficace, la Corte ricorda che nei casi in cui una persona afferma fondatamente di essere stata vittima di atti contrari all’articolo 3 della Convenzione, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e la punizione, se del caso, delle persone responsabili (ibid., § 184).
Ribadisce anche che l’obbligo procedurale di svolgere un effettivo accertamento derivante dall’art. 3 della Convenzione deve essere interpretato, quando è potenzialmente in gioco l’abuso sessuale a danno di minori, alla luce degli obblighi che ne derivano dagli altri strumenti internazionali applicabili. La Corte ritiene che vadano messi in atto meccanismi penali tali da prevedere che si debba tener conto della particolare vulnerabilità di chi è stato vittima di abusi sessuali quando era minorenne (CEDU, A e B c. Croazia, 20/6/2019, n. 7144/15, § 121).
Ricorda in particolare che gli Stati hanno un obbligo positivo, inerente agli articoli 3 e 8 della Convenzione, di adottare disposizioni di legge di natura penale che puniscano effettivamente la violenza sessuale e che consentono l’applicazione pratica di tali norme attraverso indagini e azioni penali efficaci (CEDU, M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 153; CEDU, B.V. c. Belgio, 2/5/2017, n. 61030/08, § 55). Questo obbligo positivo richiede anche la criminalizzazione e la repressione effettiva di qualsiasi atto sessuale non consensuale (CEDU, M.G.C. c. Romania, 15/3/2016, n. 61495/11, § 59; CEDU, Z. c. Bulgaria, 28/5/2020, n. 39257/17, § 67). A questo proposito, la Corte ricorda che, nei casi in cui vi sono minori, potenziali vittime di abusi sessuali, il rispetto degli obblighi positivi derivanti dall’articolo 3, nell’ambito delle procedure interne, richiede l’effettiva attuazione del diritto dei minori a vedere tutelato il loro interesse superiore, nonché anche di tener conto della loro particolare vulnerabilità e delle loro esigenze specifiche (CEDU, A e B c. Croazia, sopra citata, § 111; CEDU, M.M.B. c. Slovacchia, 26/11/2019, n. 6318/17, § 61; vedi anche CEDU, M.G.C. c. Romania, cit., §§ 70 e 73). Anche questi requisiti sono stabiliti oggi in altri strumenti internazionali rilevanti in questo caso, come la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e la Convenzione di Lanzarote.
La Corte ha poi riassunto la sua giurisprudenza sull’obbligo procedurale derivante dai principi convergenti degli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione nel caso CEDU, SM c. Croazia [GC], 25/6/2020, n. 60561/14, §§ 311-320. In particolare, ha rilevato che, sebbene la portata generale degli obblighi dello Stato possa variare a seconda che il trattamento contrario alla Convenzione sia stato inflitto con la partecipazione di agenti dello Stato o da privati, i requisiti procedurali sono gli stessi (CEDU, Sabalić c. Croazia, 14/1/2021, n. 50231/13, § 96). In particolare, le autorità hanno l’obbligo di agire non appena è stata presentata una denuncia formale. Tuttavia, anche in assenza di espressa denuncia, deve essere svolta un’istruttoria in presenza di altri indizi sufficientemente chiari che suggeriscono che si è in presenza di casi di tortura o maltrattamento. Le autorità devono agire d’ufficio non appena la questione viene portata alla loro attenzione (CEDU, Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia, 3/5/2007, n. 71156/01, § 97).
Con riferimento, infine, all’operato del GIP, la Corte ha ricordato che, vista l’attività del GIP (che, in consimili ipotesi, consiste solo nell’accogliere le richieste di archiviazione della Procura della Repubblica), il rallentamento del procedimento osservato tra la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica e la decisione del GIP non fosse sufficiente a mettere in discussione l’efficacia dell’istruttoria nel suo insieme (a contrario, tra gli altri: CEDU, Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC], 31/1/2019, n. 78103/14, § 139). Sul punto, la Corte di Strasburgo è solita ricordare che l’obbligo di svolgere un’indagine efficace è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Non esiste un diritto assoluto di ottenere l’apertura di un procedimento nei confronti di una determinata persona, o la sua condanna, quando non ci sono stati comportamenti censurabili negli sforzi per assicurare i colpevoli alla giustizia (CEDU, A, B e C c. Lettonia, 31/3/2016, n. 30808/11, § 149; CEDU, M.G.C. c. Romania, cit., § 58). Non spetta alla Corte pronunciarsi sulle accuse di errori o particolari omissioni nell’indagine; non può sostituirsi alle autorità nazionali nella valutazione dei fatti né pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (CEDU, B.V. c. Belgio, sopra citata, § 61; CEDU, M. e C. c. Romania, 27/9/2011, n. 29032/04, § 113).
Infine, la Corte EDU (quanto alla doglianza della ricorrente secondo cui la durata del procedimento penale avrebbe impedito ai giudici di citare un testimone, nel frattempo deceduto) ha tenuto a precisare che il sistema italiano è fondato sul principio di autonomia dell’azione di responsabilità civile innanzi alla giurisdizione civile e sulla natura accessoria dell’azione civile nel processo penale. A tal proposito, ha rilevato che la ricorrente aveva intentato l’azione civile davanti ai tribunali civili due anni e tre mesi dopo il decreto di archiviazione del GIP, osservando che la stessa avrebbe potuto agire molto prima, quando l’archiviazione non era stata ancora pronunciata (mutatis mutandis CEDU, Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], 25/6/2019, n.41720/13, § 198).
Esito del ricorso:
Respinto
Precedenti giurisprudenziali:
Corte e.d.u., Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], 17 settembre 2009
Corte e.d.u., M.C. c. Bulgaria, 4 dicembre 2003
Corte e.d.u., X e altri c. Bulgaria [GC], 2 febbraio 2021
Corte e.d.u., A e B c. Croazia, 20 giugno 2019
Corte e.d.u., B.V. c. Belgio, 2 maggio 2017
Corte e.d.u., M.G.C. c. Romania, 15 marzo 2016
Corte e.d.u., Z. c. Bulgaria, 28 maggio 2020
Corte e.d.u., M.M.B. c. Slovacchia, 26 novembre 2019
Corte e.d.u., SM c. Croazia [GC], 25 giugno 2020
Corte e.d.u., Sabalić c. Croazia, 14 gennaio 2021
Corte e.d.u., Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia, 3 maggio 2007
Corte e.d.u., Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC], 31 gennaio 2019
Corte e.d.u., A, B e C c. Lettonia, 31 marzo 2016
Corte e.d.u., M. e C. c. Romania, 27 settembre 2011
Corte e.d.u., Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], 25 giugno 2019
Riferimenti normativi: