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Sui reati tributari rimane la non punibilità ordinaria. Scudo penale

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Il Dlgs 74/2000 prevede già lo stop per chi estingue il debito prima dei controlli.

Alla fine il beneficio dello “scudo penale” annunciato su falsa dichiarazione e omesso versamento non sarà nella legge di bilancio. Ma per molte violazioni suscettibili di sanatoria o definizione già esiste in via generale l’art. 13 del Dlgs 74/2000 che dispone la non punibilità per chi, a carte condizioni, estingue il debito oggetto del delitto tributario.

Non punibilità

L’articolo 13 prevede la non punibilità per i reati di:

  • omesso versamento IVA, ritenuta, o indebita compensazione superiore a determinati importi, se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie nonchè del ravvedimento operoso;
  • dichiarazione fraudolenta, infedele, e omessa, nel caso di estinzione del debito tributario mediante ravvedimento operoso e presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo semprechè tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di controllo/accertamento.

Secondo la Cassazione (ultima pronuncia la 19637/22 ma anche 34940/20) le speciali procedure conciliative intervenute negli anni vanno ricomprese tra quelle indicate all’art. 13 anche se prevedono l’abbuono di sanzioni ed interessi. La norma, infatti, ha una finalità deflattiva volta ad incentivare la riscossione delle entrate tributarie anche mediante il richiamo, volutamente generico, alle “speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento” previste dalle norme tributarie.

I reati omissivi

In relazione a tali circostanze eventuali violazioni tributarie di omesso versamento e di indebita compensazione di crediti non spettanti ( penalmente rilevanti) sanate in base alle nuove previsioni, prima dell’apertura del dibattimento, non sono più penalmente rilevanti senza necessità di alcuna specifica revisione.

In caso di pagamento rateale basterebbe invece che il giudice come già avviene sovente disponga un rinvio dell’udienza a data successiva al completamento della rateazione ancorchè la norma preveda al massimo un differimento di soli sei mesi.

I reati dichiarativi

la maggiore parte delle violazioni tributarie penalmente rilevanti e che attengono casi di dichiarazione infedele/fraudolenta possono beneficiare della non punibilità ordinariamente prevista nel caso in cui non siano iniziate le attività di controllo se l’interessato aderisca al ravvedimento speciale che contrariamente allo “scudo” è ancora nel DDL bilancio. Il ravvedimento infatti già ora comporta la non punibilità di tali reati, quindi non dovrebbero porsi problemi sulla rilevanza penale: la regolarizzazione si considera perfezionata col versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione di irregolarità ed omissioni.

Resterebbe escluso solo chi aderisce alle altre definizioni (accertamenti, liti pendenti eccetera) : il pagamento (anche rateale ) avverrebbe dopo il controllo, quindi la causa di non punibilità già esistente non opererebbe. Resterebbe solo la riduzione a metà delle sanzioni penali e la non applicabilità delle pene accessorie.

Da considerare infine che il pagamento delle somme versate per qualunque definizione comporta la riduzione dell’imposta ritenuta evasa con la conseguente possibilità di chiedere il dissequestro di eventuali beni/somme sottoposti a vincolo cautelare nel corso del procedimento.

Ed infatti la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. In virtù di tale previsione, secondo il consolidato orientamento di legittimità la misura cautelare non può essere eseguita sulle somme che il contribuente ha già restituito all’erario onde evitare duplicazioni.

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