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Rideterminazione in sede esecutiva della pena pecuniaria sostitutiva applicata con sentenza di patteggiamento

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Penale
Pene sostitutive
Rideterminazione in sede esecutiva della pena pecuniaria sostitutiva applicata con sentenza di patteggiamento
martedì 31 gennaio 2023
di Lombardo Margherita Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato nell’Università di Torino

Il giudice dell’esecuzione è legittimato a rideterminare, anche in assenza di un nuovo accordo tra le parti, la pena pecuniaria applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento sulla base dei criteri di conversione ex art. 53, comma 2 L. 689/1981 dichiarati costituzionalmente illegittimi. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale Ravenna, Uff. GIP del 13 dicembre 2022.
Tribunale Ravenna, Uff. GIP, ordinanza 13 dicembre 2022

La questione giuridica affrontata dal Tribunale di Ravenna
L’ordinanza in commento affronta la questione giuridica concernente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di procedere alla rideterminazione della pena applicata con sentenza irrevocabile su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. sulla base di un parametro di conversione della pena detentiva in pecuniaria dichiarato costituzionalmente illegittimo dopo l’irrevocabilità della sentenza.
In particolare, la sentenza di patteggiamento aveva disposto la conversione della pena detentiva in pecuniaria secondo i parametri previsti all’art. 53, comma 2, L. 24/11/1981, n. 689, secondo cui il valore giornaliero di conversione non può essere inferiore alla somma indicata all’art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare (250 euro fino a un massimo di 2.500 euro). Dopo l’irrevocabilità di tale sentenza, ma prima della sua esecuzione, era però intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, comma 2 L. n. 689/1981, nella parte in cui prevede che “il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata all’art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare” e non prevede che “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata nell’art. 135 c.p.”, avendo individuato quale termine di riferimento quanto previsto dall’art. 459, comma 1-bis c.p.p. per la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria nel procedimento per decreto (che indica come criterio di conversione la somma minima di 75 euro innalzabile fino al triplo) (cfr. Corte cost. 01/02/2022, n. 28).
Il Tribunale di Ravenna, adito in qualità di giudice dell’esecuzione dalla difesa del destinatario della sentenza di patteggiamento, ha ritenuto di poter procedere alla rideterminazione della pena concordata tra le parti, anche in assenza della formalizzazione di un nuovo accordo sulla pena, applicando il parametro di conversione indicato dalla Corte costituzionale nella misura di euro 75 per ogni giorno di pena detentiva.
La giurisprudenza di legittimità sui poteri del giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità
L’ordinanza in commento si distingue per l’approfondito esame della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sui poteri del giudice dell’esecuzione a fronte di declaratorie di illegittimità costituzionale di norme diverse da quelle incriminatrici, ma comunque incidenti sulla determinazione del trattamento sanzionatorio statuito in sentenze irrevocabili di condanna.
Viene in rilievo, innanzitutto, la sentenza della Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite n. 42858/2014, che ha statuito il principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione; quanto ai poteri correttivi del giudice dell’esecuzione, la Corte ha precisato che egli può avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla sentenza di cognizione o derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo (Cass. pen. sez. Unite, 29/05/2014, n. 42858).
La rideterminazione della pena e la rimozione di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere effettuata dal giudice dell’esecuzione solo quando l’esecuzione della pena sia ancora in corso e non anche nel caso di integrale esaurimento del rapporto esecutivo (Cass. pen. sez. V, 12/01/2016, n. 15362; Cass. pen. sez. I, 28/5/2015, n. 32193). Numerose pronunce di legittimità sono intervenute sul tema a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina in materia di stupefacenti ex art. 73, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, ribadendo il principio per cui il giudice dell’esecuzione può intervenire sulla rideterminazione della pena solo quando non sia intervenuta la completa estinzione della pena detentiva e di quella pecuniaria (tra le più recenti cfr.: Cass. pen. sez. V, 19/10/2021, n. 370).
La rideterminazione della pena da parte del giudice dell’esecuzione è, in tali casi, necessaria anche se il provvedimento da adottare non è a contenuto predeterminato (Cass. pen. sez. VI, 10/06/2016, n. 27403; Cass. pen. sez. I, 04/12/2014, n. 53019), dovendosi applicare i criteri generali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. (Cass. pen. sez. III, 19/05/2015, n. 36357; Cass. pen. sez. I, 18/11/2014, n. 52981).
La rideterminazione della pena in sede di esecuzione con riferimento alle sentenze ex
art. 444 c.p.p.
Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione debba procedere alla rideterminazione della pena illegale applicata con sentenza di patteggiamento, occorre fare riferimento allo strumento processuale previsto all’art. 188 disp. att. c.p.p., che consente alle parti di sottoporre al giudice dell’esecuzione un nuovo accordo sulla pena; in caso di mancato accordo, il giudice può accogliere la richiesta del condannato, qualora ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero (cfr. Cass. pen. sez. I, 03/11/2015, n. 35465; Cass. pen. sez. I, 28/10/2015, n. 49935, in caso di rideterminazione di una pena dichiarata illegale). Qualora il giudice dell’esecuzione debba procedere alla rideterminazione della pena per il mancato accordo tra le parti, il giudice dell’esecuzione deve modificare la sanzione alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., “secondo i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova perimetrazione edittale e anche, sia pure nella sua autonomia, dell’accordo sulla pena originariamente raggiunto dalle parti” (Cass. pen. sez. I, 28/10/2015, n. 49935; v. anche Cass. pen. sez. IV, 31/01/2013, n. 18669).
La riformulazione dell’
art. 53, L. n. 689/1981 con il D.Lgs. n. 150/2022 e il nuovo criterio di conversione della pena detentiva in pecuniaria
Va, infine, ricordato che l’ordinanza in esame si pronuncia sul disposto dell’art. 53 L. n. 689/1981 antecedente alla sua integrale sostituzione ad opera del D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Il testo oggi vigente rinvia per la conversione della pena detentiva in pecuniaria al nuovo art. 56-quater L. n. 689/1981, ai sensi del quale “il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare”.
Riferimenti normativi:
Art. 53, co. 2, L. n. 689/1981

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