Penale
Mandato di arresto europeo
Sì a nuovo MAE per lo stesso individuo se non viola diritti fondamentali
martedì 07 marzo 2023
di Bovino Claudio Avvocato in Milano
Un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo (MAE) a causa dell’asserita incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente ad emettere tale mandato nonché dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona sottoposta al procedimento penale? Può essere emesso un nuovo MAE dopo che l’esecuzione di un primo MAE sia stata rifiutata? Rispondendo ai quesiti proposti dalla Corte suprema spagnola, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che l’esecuzione di un MAE non può essere rifiutata da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione per un difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata nello Stato membro emittente. La Corte di giustizia europea, CGUE sentenza 31 gennaio 2023, C-158/21, ha precisato che, tuttavia, l’esecuzione può essere rifiutata nel caso in cui l’autorità giudiziaria accerti carenze sistemiche o generalizzate che pregiudichino il sistema giudiziario di tale Stato membro e un manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale.
CGUE, sentenza 31 gennaio 2023, C‑158/21
Sono sempre molto interessanti le sentenze europee che interpretano la normativa in tema di mandato di arresto europeo (MAE).
In merito, si ricorda che il MAE può essere emesso in due casi generali e cioè:
1) per ottenere la consegna di una persona sulla base di un titolo emesso prima di una condanna definitiva (MAE “processuale”),
2) per eseguire una pena o una misura di sicurezza irrogate con sentenza definitiva (MAE “esecutivo”). |
In tale contesto e con particolare riferimento alla consegna, le problematiche saranno varie a secondo che il paese in questione sia quello che abbia emesso il MAE o che lo debba eseguire sulla base della richiesta formulata da un altro Stato Membro dell’UE.
Come sintetizzato nelle conclusioni dell’Avvocato Generale, Jean Richard de La Tour presentate il 14 luglio 2022 nella causa C‑158/21, la Corte di Giustizia UE ha avuto l’opportunità di esaminare una serie di questioni sollevate dal giudice spagnolo volte, in sostanza, a stabilire:
– se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un MAE a causa dell’asserita incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente ad emettere tale mandato nonché dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona sottoposta al procedimento penale,
– se la decisione quadro 2002/584 ammettesse o meno l’emissione di un nuovo MAE dopo che l’esecuzione di un primo MAE sia stata rifiutata. |
Questioni la cui interpretazione che ha comportato, ancora una volta, un bilanciamento tra gli interessi sottesi all’efficacia del sistema di consegna tra Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584 e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone oggetto di un MAE.
Fatto
La Corte suprema spagnola ha emesso dei mandati d’arresto europei, a carico di ex dirigenti catalani dopo lo svolgimento, il 1° ottobre 2017, di un referendum sull’autodeterminazione della comunità autonoma di Catalogna tra i quali il sig. L.P.G.
Il Regno del Belgio ha avviato procedimenti di esecuzione dei mandati d’arresto europei ma tali procedimenti sono stati sospesi.
La mancata esecuzione deriva sia dall’elezione al Parlamento europeo di alcuni di tali imputati sia dall’esistenza di controversie quanto al procedimento penale di cui si tratta: in particolare, per quanto riguarda la causa in esame, tali controversie vertono sulle norme che determinano la competenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) a giudicare gli imputati, le quali si basano sul luogo di commissione dei reati nonché sulla connessione dei reati contestati agli imputati.
In particolare, il tribunale di primo grado di Bruxelles ha negato l’esecuzione del MAE emesso nei confronti del sig. P.G., sostenendo che tale decisione è stata fondata sulla valutazione secondo cui esso non era competente a conoscere dell’azione penale nei confronti del sig. P.G. e, pertanto, ad emettere il mandato d’arresto europeo.
A questo riguardo, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte UE relativa alla nozione di “autorità giudiziaria” (sentenza della Corte EDU del 2 giugno 2005) e alla normativa belga, il tribunale belga avrebbe ritenuto incompetente l’autorità giudiziaria emittente. Il pubblico ministero belga ha interposto appello avverso l’ordinanza dinanzi alla Corte d’appello di Bruxelles, che lo ha respinto, dichiarando che la competenza del giudice del rinvio a giudicare il sig. P.G. non era fondata su una base giuridica espressa e ne ha dedotto che l’esecuzione del MAE emesso nei suoi confronti avrebbe messo in pericolo i suoi diritti fondamentali. Inoltre, essa ha ritenuto di dover tenere conto di un rischio estremamente grave di violazione della presunzione di innocenza.
Questioni pregiudiziali
In tale contesto la Corte suprema spagnola ha chiesto alla Corte di Giustizia UE se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutarsi di eseguire un MAE invocando un motivo di non esecuzione non risultante nella decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE o un difetto di competenza dell’autorità giudiziaria emittente a emettere il MAE. Altro dubbio riguardava le condizioni alle quali l’autorità giudiziaria responsabile dell’esecuzione di un MAE (nel caso di specie, gli organi giurisdizionali belgi) possano rifiutare l’esecuzione di tale MAE per un’asserita violazione dei diritti fondamentali dell’imputato: il supremo giudice spagnolo, in particolare, si interroga sulla possibilità, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di valutare la competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata in caso di consegna di quest’ultima allo Stato membro emittente.
La Corte suprema spagnola ha infine chiesto alla Corte UE di dare chiarimenti in merito al mantenimento o alla revoca dei MAE esistenti.
Decisione
Con la sentenza 31 gennaio 2023 (C‑158/21) la Corte di giustizia europea, riunita in Grande Sezione, richiamando una costante giurisprudenza ha innanzitutto ribadito che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati.
Rifiutare l’esecuzione di un MAE è l’eccezione
Da quanto detto deriva che l’esecuzione del MAE costituisce il principio generale, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Pertanto, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non ha la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro, ma unicamente dal diritto dello Stato UE di esecuzione.
Tuttavia, secondo quanto ha affermato la Corte UE, l’autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un MAE sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI (modif. dalla decisione quadro 2009/299/GAI), come interpretata dalla Corte.
Verifiche dell’autorità dell’esecuzione se si rischia la violazione del diritto fondamentale a un equo processo
La Corte di Giustizia ha affermato che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine in forza del diritto nazionale dello Stato membro emittente e rifiutare l’esecuzione del mandato qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.
Per contro, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi idonei a testimoniare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’art. 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato e del contesto fattuale, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona di cui trattasi corra un siffatto rischio in caso di consegna a detto Stato membro.
Il necessario dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, al fine di evitare che il funzionamento del MAE venga paralizzato, è necessario il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. In tale ottica, tali autorità devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti in particolare all’art. 8, par. 1, e all’art. 15 della decisione quadro 2002/584, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione.
Pertanto, il rifiuto di esecuzione fondato su un manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata deve essere preceduto da una previa richiesta all’autorità giudiziaria emittente di informazioni complementari, conformemente a quanto prevede la decisione quadro.
In tale contesto, la Grande Sezione della Corte ha ribadito che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà rifiutare l’esecuzione fondandosi sul difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata soltanto se la stessa accerta, da un lato, l’esistenza di siffatte carenze nello Stato membro emittente e, dall’altro, un manifesto difetto di competenza di tale organo giurisdizionale.
Sì a diversi e successivi MAE se non violano la
Infine, la Corte UE ha affermato che è possibile emettere diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato, purché l’esecuzione di un nuovo MAE non comporti una violazione dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI – disposizione in base alla quale l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto della medesima decisione quadro – e l’emissione di quest’ultimo MAE abbia carattere proporzionato