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Condomino stalker? Non sempre la Questura può ammonirlo

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Ammonimento Questura

Condomino stalker? Non sempre la Questura può ammonirlo

venerdì 10 marzo 2023

di Ubaldi Alessio Avvocato in Torino
In assenza di puntuali motivazioni, la Questura non può ammonire per stalking il condomino dissenziente che, nella dinamica condominiale, contesti ripetutamente – con missive, diffide ed azioni giudiziarie – l’operato dell’amministratore. Lo ha deciso il Tar Lazio, sez. I ter, sentenza 30 gennaio 2023, n. 1684.

Tar Lazio, sez. I ter, sentenza 30 gennaio 2023, n. 1684

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi: Non si rinvengono precedenti in termini
Difformi: Non si rinvengono precedenti in termini

La vicenda controversa

Nel caso di specie, la Questura, ha emesso un provvedimento di ammonimento ex art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, nei confronti di una condomina per avere (quest’ultima) posto in essere condotte qualificabili come molestie o atti persecutori verso l’amministratrice di condominio, veicolate attraverso ripetute missive.

La condomina ha impugnato davanti al Tar Lazio il verbale di ammonimento lamentando, tra varie censure dedotte, la violazione e/o l’errata valutazione per falsa applicazione di legge in merito ai requisiti riguardanti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 8 sopra citato.

Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa.

La funzione dell’ammonimento

Con la sentenza in commento, il Tar ha anzitutto ricordato come l’ammonimento, in accordo alla disciplina di cui all’art. 8 del D.L. 11/2009, conv. in legge, con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009 n. 38, rappresenti una misura connotata da «una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti» riconducibili agli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.

Si tratta di un provvedimento monitorio a cui deve applicarsi la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione: in tal senso, non è richiesta la piena prova della responsabilità penale per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., ma, a sostegno dell’ammonimento, deve emergere un quadro istruttorio caratterizzato da eventi che, almeno potenzialmente, possano minare alla riservatezza della vita di relazione o all’integrità della persona a cui sono rivolti.

L’ammonimento costituisce, dunque, un provvedimento discrezionale atto a valutare le condotte poste in essere dal soggetto agente e deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Lo stesso Collegio puntualizza infatti che «Mai come per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l’obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante “pene del sospetto”».

Le condotte a fondamento del provvedimento

Secondo l’organo giudicante, la Questura ha posto alla base dell’ammonimento comportamenti non qualificabili come molestie o atti persecutori, nemmeno in una logica indiziaria di tipo probabilistico.

Trattasi infatti dell’invio di numerose mail, pec, raccomandate indirizzate all’amministratrice di condominio, dell’interruzione delle assemblee con continui interventi da cui scaturivano pesanti discussioni e dalla manifestazione di sfiducia nei confronti dell’operato della predetta amministratrice di condominio in plurime occasioni.

In base alle valutazioni del Tar, l’oggetto della corrispondenza e degli interventi in assemblea è sempre stato circoscritto alle questioni condominiali e, in particolare, al riparto delle spese.

Le condotte contestate alla ricorrente, dunque, per quanto insistenti o petulanti, non sono state ritenute ascrivibili all’ambito dei rapporti tra amministratore di condominio e condomino dissenziente e, soprattutto, non risultavano volte a cagionare uno degli eventi tipici del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i.e. un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità o un’alterazione nelle abitudini di vita.

Tale considerazione ha riguardato anche le ulteriori iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese dalla condomina colpita dall’ammonimento.

Come ammesso dalla stessa Questura nella motivazione del provvedimento, le predette iniziative diverse dai comportamenti alla base della vicenda, dovevano qualificabili come diritti e facoltà del condomino dissenziente e, non risultando commesse con modalità offensive o aggressive, non potevano dirsi inidonee a provocare nel destinatario uno degli eventi lesivi, sopra citati, puniti dal reato di atti persecutori.

Il Collegio, in definitiva, ha riscontrato l’assenza dei presupposti di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009.

La decisione del Tar Lazio

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Tar Lazio ha accolto il ricorso per l’effetto annullando il provvedimento di ammonimento oggetto dell’impugnazione, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente.

Riferimenti normativi:

Art. 8, D.L. n. 11/2009, conv. in con mod. in L. n. 38/2009

Art. 612-bis c.p.

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