Il D.L. 75/2023 proroga la disciplina transitoria dei giudizi di impugnazione
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
Procedura penale
Impugnazioni
Il D.L. 75/2023 proroga la disciplina transitoria dei giudizi di impugnazione
lunedì 26 giugno 2023
di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, contenente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, in G.U., Serie Generale, n.144 del 22 giugno 2023, contiene all’art. 17 una modifica all’art. 94 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione.
D.L. 22 giugno 2023, n. 75 – G.U. n. 144 del 22 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 contiene l’attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante la delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Il secondo comma dell’art. 94D.Lgs. n. 150/2022 ha differito al “quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87” il termine di (continuata) applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Si tratta del termine di proposizione delle impugnazioni.
Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo.
Prima della novella in commento il termine era indicato “entro 30 giugno 2023”.
Si tratta del prolungamento del termine di efficacia della disciplina emergenziale legata alla pandemia da COVID 19 relativa alla trattazione scritta e senza intervento delle parti delle impugnazioni avanti la Suprema Corte di Cassazione e avanti la Corte d’Appello, ma anche nei procedimenti di prevenzione, di appello cautelare personale e negli appelli cautelari reali contro le ordinanze di sequestro preventivo.
Quanto al giudizio di legittimità è previsto che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.
In caso di mancata richiesta di trattazione orale della impugnazione, entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il Procuratore Generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.
La Cancelleria provvede immediatamente a inviare, mezzo della posta elettronica certificata, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni.
Quanto alla deliberazione, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
Per quel che concerne i giudizi di appello, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la corte procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
In caso di mancata richiesta di discussione orale, entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica.
Le norme in tema di deliberazione sono le medesime sopra riportate relative ai giudizi avanti la Corte di Cassazione.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal Pubblico Ministero o dal Difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla Cancelleria della Corte di Appello con posta elettronica certificata. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
Le disposizioni richiamate in relazione ai procedimenti di impugnazione in appello si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis c.p.p. In quest’ultimo caso, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza.
In sintesi, la novella oggetto di disamina proroga ulteriormente la disciplina di celebrazione tendenzialmente cartolare delle udienze di impugnazione avanti la Corte d’Appello e avanti la Corte di Cassazione e nei procedimenti di prevenzione, di appello cautelare personale e negli appelli cautelari reali contro le ordinanze di sequestro preventivo.
L’emergenza pandemica ha imposto una modalità nuova di svolgimento delle udienze, non orale, con vantaggi indubbi nella situazione contingente e vantaggi recuperabili, suscettibili di stabilizzazione nel lungo periodo.
Il giudizio di chi scrive è che i caratteri di oralità e di immediatezza tipici del processo penale costituiscono un pilastro garantistico del diritto di difesa.
La possibilità di domandare sempre l’oralità tranquillizza, soprattutto in considerazione dell’obbligatorietà della discussione orale sol che una delle parti la richieda.
Si scontra frontalmente con il principio di oralità, invece, il fatto che, così formulata la disciplina, l’oralità appare una eccezione alla ‘regola’.
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il D.L. 75/2023 proroga la disciplina transitoria dei giudizi di impugnazione