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Credibilità della persona offesa nel reato di violenza sessuale

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Reati contro la persona

Credibilità della persona offesa nel reato di violenza sessuale

martedì 21 novembre 2023

di Cavallo Laura Piera Avvocato in Torino

La contestualizzazione dei dichiarati della persona offesa (se leggibili univocamente rispetto alle dichiarazioni dei testimoni, agli interventi delle forze dell’ordine, alle prove quali registrazioni e messaggi), rende escludibile l’ipotesi che le affermazioni della persona offesa vittima di violenza sessuale siano irrazionali o non credibili (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 10 novembre 2023, n. 45309).

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 10 novembre 2023, n. 45309

Il Tribunale di Campobasso condannava – riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti – l’imputato a 7 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p. (capo A) e 609-bis c.p. (capo B), per avere l’imputato maltrattato la moglie con agiti violenti e frasi minacciose e offensive e per avere altresì costretto la donna a subire violenza fisica, costringendola a rapporti sessuali, pur avendo la donna espresso il proprio dissenso. La Corte d’Appello di Campobasso, in parziale riforma, rideterminava la pena in anni 4 e mesi 9 di reclusione.

Avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Campobasso, la difesa dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione adducendo il travisamento delle prove rispetto alle deposizioni dei testi e richiamando la reciprocità delle offese durante i litigi tra i coniugi, per quanto attiene il reato di maltrattamenti. Quanto alla violenza sessuale, la difesa eccepiva la carenza, nella condotta dell’agente, dell’elemento soggettivo nonché l’insussistenza del fatto, nonché travisamento del fatto rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, avendo anzi l’imputato, secondo la difesa, domandato con gentilezza, chiedendo “per favore” le prestazioni sessuali alla moglie, e non avendo percepito il dissenso della donna che non sarebbe d’altra parte stato esplicito.

Ci occuperemo in questa sede della rilevanza dei dichiarati della persona offesa, nel reato di violenza sessuale, della congruità delle affermazioni rispetto all’intero spazio probatorio e alla rilevanza dei riscontri esterni rispetto ai dichiarati della persona offesa.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e affronta de relato la problematica dei dichiarati della p.o., attestandosi sulla costante giurisprudenza di legittimità sul tema.

La Corte di Cassazione afferma innanzitutto che la ricostruzione offerta dalla persona offesa sulla dinamica – attraverso la quale si sarebbero consumate le violenze sessuali – è attendibile in quanto ritenuta ragionevolmente credibile rispetto alle convergenti dichiarazioni rese dalle figlie della coppia, rispetto a quanto riferito da una persona che aveva assistito alla espressione di forte agitazione della donna in una occasione immediatamente successiva a una delle liti col marito; le dichiarazioni della p.o. sono risultate credibili altresì rispetto ai dichiarati dei vicini di casa che avevano confermato i continui litigi fra i coniugi; le dichiarazioni sono risultate corroborate anche dalla evidenza dell’intervento delle forze dell’ordine, dalla messaggistica minacciosa rivolta dal marito alla moglie, dalle registrazioni effettuate dalla moglie delle aggressioni verbali di cui era stata oggetto da parte del marito; i dichiarati della p.o. risultano coerenti anche con la dichiarazione di una persona che era stata ospite presso i coniugi e che aveva constatato personalmente lo stato di disagio e agitazione della donna.

Sulla scorta di tali riscontri esterni, la Corte di legittimità ha giudicato attendibile le dichiarazioni della persona offesa, avulsa da connotati di incoerenza o illogicità o incoerenza, affermando che le due sentenze di merito non sono passibili di censura rispetto alle argomentazioni che vengono dipanate, soprattutto in riferimento alla narrazione della p.o. Per costante giurisprudenza (cfr fra le altre Cass. pen. n. 559/2022), le dichiarazioni della p.o. possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, purché venga effettuata la previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante.

Se vi è necessità di riscontrare l’attendibilità estrinseca della sua narrazione, risulta opportuno appurare che non sussistano elementi idonei a escludere intenti calunniatori del dichiarante.

Se costante giurisprudenza richiede una tenuta più penetrante dei dichiarati della p.o. vittima di violenza sessuale, rispetto alle valutazioni che si effettuano nelle valutazioni dei dichiarati di altri testimoni, è anche vero che tale potenziamento probatorio non deve risolversi in autonome prove di fatto né assistere ogni segmento della narrazione. Pertanto, la contestualizzazione delle affermazioni della persona offesa va effettuata insieme al castello probatorio esterno che nel caso di specie consiste in numerosi e corroborati elementi: le dichiarazioni dei testimoni, gli interventi delle forze dell’ordine, registrazioni e messaggi.

Ciò rende escludibile l’ipotesi che quelle affermazioni della p.o. siano irrazionali o non credibili. E, pertanto, sono avulse da giudizi di contraddittorietà o non credibilità, collocandosi sistematicamente e logicamente in maniera univoca unitamente alle risultanze probatorie esterne.

Riferimenti normativi:

Art. 572 c.p.

Art. 609-bis c.p.

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