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Giusto negare la speciale tenuità del danno se l’autovettura rubata è funzionante

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Reati contro il patrimonio

Giusto negare la speciale tenuità del danno se l’autovettura rubata è funzionante

martedì 21 novembre 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui rileva, aveva confermato quella del Tribunale, che aveva condannato un imputato per il reato di ricettazione di un’autovettura oggetto di furto, negando l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 13 novembre 2023, n. 45662 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva dato rilievo al funzionamento del veicolo che non risultava da alcun elemento acquisito al processo, tale da superare la obiettiva circostanza della sua vetustà – ha invece ribadito il principio che in tema di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l’attenuazione della pena.

Cassazione penale, Sez. II, sentenza 13 novembre 2023, n. 45662

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen., Sez. II, 22/3/2017, n. 30264
Difformi Non si rinvengono precedenti

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 62, n. 4, c.p., sotto la rubrica «Circostanze attenuanti comuni», prevede, per ciò che qui rileva, che “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis); 4. l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; (omissis);”.

L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di natura oggettiva, si applica ai delitti contro il patrimonio, ai delitti che comunque offendono il patrimonio e ai delitti determinati da motivi di lucro. Quanto ai parametri di valutazione del danno, la giurisprudenza considera di speciale tenuità il danno che abbia un valore economico pressoché irrilevante, non ritenendo sufficiente che esso sia lieve o non grave (Cass. pen., Sez. V, 14/1/2014, n. 24003; Cass. pen., Sez. IV, 19/9/1995, n. 10184; Cass. pen., 24/1/1990).

Per l’applicazione dell’attenuante occorre fare riferimento al valore in sé della cosa sottratta e non al valore potenziale derivante dalla eventuale possibile utilizzazione degli oggetti rubati (Cass. pen., Sez. V, 2/12/2004, n. 48779, in caso di furto di timbri appartenenti ad un ufficio comunale, che ha ritenuto irrilevante la considerazione che tali oggetti potessero essere utilizzati per commettere altri e più gravi reati contro la fede pubblica; Cass. pen., Sez. IV, 9/3/2004, n. 20303, in relazione al furto di un telefono cellulare).

L’entità del danno deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato (Cass. pen., Sez. II, 27/9/2019, n. 39703; Cass. pen., Sez. V, 9/7/2008, n. 33470; Cass. pen., Sez. V, 6/4/1999, n. 10361), né al danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato (Cass. pen., Sez. V, 6/12/2005, n. 6770, con riferimento ai disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti); l’entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato, essendo irrilevanti le vicende successive all’integrazione dell’attenuante (Cass. pen., Sez. V, 8/5/2019, n. 19728; Cass. pen., Sez. V, 25/1/2017, n. 13817, in caso di furto di un bene sottratto soltanto per breve tempo).

Occorre considerare, oltre al valore in sé della cosa, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa (Cass. pen., Sez. IV, 13/9/2022, n. 33553; Cass. pen., Sez. V, 10/1/2022, n. 344; Cass. pen., Sez. II, 9/2/2021, n. 5049; Cass. pen., Sez. V, 28/1/2019, n. 4028; Cass. pen., Sez. IV, 19/1/2017, n. 6635; Cass. pen., Sez. IV, 13/2/2015, n. 8530); in caso di furto in abitazione occorre considerare anche il danno morale subito dalla vittima (Cass. pen., Sez. V, 24/7/2019, n. 33504).

La prova del valore del bene sottratto può essere data con qualunque mezzo, anche con testimonianza, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali (Cass. pen., Sez. III, 12/5/2021, n. 18386). Non assume rilievo l’avvenuto risarcimento da parte della compagnia di assicurazione (Cass. pen., Sez. V, 5/3/2018, n. 9939). La ripetitività della condotta non consente di configurare un danno di lieve entità, dovendosi valutare anche la complessiva gravità del fatto (Cass. pen., Sez. VI, 4/6/2013, n. 30177). La durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare – e non alternativo – di quello del valore della cosa sottratta (Cass. pen., Sez. II, 23/1/2014, n. 3167).

In relazione al delitto di usura, il danno da valutare è quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa con il pagamento o la promessa di pagamento di interessi usurari, restando del tutto irrilevanti gli eventuali inadempimenti successivi della vittima dell’usura, quali la sospensione del pagamento delle rate stabilite per la restituzione del capitale (Cass. pen., Sez. II, 28/10/2003, n. 4287).

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva riconosciuto un imputato responsabile del delitto di ricettazione e della contravvenzione pure ascrittagli. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto in favore del medesimo le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e aveva rideterminato la pena per il delitto di ricettazione, dichiarando nel contempo non doversi procedere in relazione alla contravvenzione perché estinta per intervenuta prescrizione.

Ricorrendo in cassazione, l’imputato ne sosteneva l’erroneità, in particolare, per quanto qui di interesse, per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., rilevando come la Corte d’appello avesse erroneamente dato rilievo al funzionamento del veicolo che non risultava da alcun elemento acquisito al processo e tale da superare la obiettiva circostanza della sua vetustà.

La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. Sul punto, ha osservato la S.C. è pacifico, infatti, che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4 c.p., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Cass. pen., Sez. II, n. 2890 del 15/11/2019, D., CED Cass. 277963 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 50066 del 15/11/2013, C., CED Cass. 257647 – 01) e che la stessa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Cass. pen., Sez. II, n. 50660 del 5/10/2017, Cass. pen. CED Cass. 271695 01; Cass. pen., Sez. II, n. 30264 del 22/03/2017, B., CED Cass. 270301 – 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l’attenuazione della pena.

Da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 62, n. 4 c.p.

Art. 648 c.p.

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