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Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste

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Penale

Reati stradali

Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste

mercoledì 17 gennaio 2024

di Lombardo Margherita Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato nell’Università di Torino

Non costituisce valida prova dello stato di ebbrezza dell’imputato il risultato di alcoltest rilasciato da etilometro non conforme ai requisiti di legge di cui all’art. 379 disp. att. cod. strada, né in sua sostituzione possono essere utilizzati con valore probatorio gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (Tribunale di Terni, sentenza 21 agosto 2023, n. 574).

Tribunale di Terni, sentenza 21 agosto 2023, n. 574

Il caso di specie

La sentenza in commento ha assolto per insussistenza del fatto un soggetto imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), comma 2-bis e 2-sexies D.Lgs. n. 285/1992 per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico, accertato con alcoltest, pari a 1,84 g/l e 1,58 g/l nelle due diverse misurazioni eseguite, con le aggravanti di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in orario notturno.

Il Tribunale di Terni, in particolare, ha ritenuto non raggiunta la prova della guida in stato di ebbrezza alcolica in ragione della ritenuta inattendibilità e inutilizzabilità delle risultanze dell’etilometro utilizzato dalle Forze dell’Ordine nel caso concreto.

I requisiti di legge per gli etilometri

Punto di partenza fondamentale per la valutazione dell’affidabilità dello strumento utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico è il disposto dell’art. 379 disp. att. cod. strada che, insieme a numerosi decreti attuativi e circolari ministeriali, detta le norme per l’accertamento dello stato di ebbrezza e per la individuazione dei requisiti tecnici degli etilometri.

La norma stabilisce, innanzitutto, che l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettui mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza (comma 1). L’accertamento è effettuato attraverso uno strumento denominato etilometro, il quale, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale (comma 4). La concentrazione di alcol deve inoltre risultare da due determinazioni concordanti effettuate dallo strumento ad un intervallo di tempo di 5 minuti (comma 2).

I successivi commi da 5 a 8 della disposizione fissano le caratteristiche tecniche che devono possedere gli etilometri. In particolare: – devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità; – devono essere omologati dalla Direzione generale della MCTC, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD); – prima della loro immissione nell’uso devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva); – devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità e devono essere ritirati dall’uso in caso di esito negativo delle verifiche e prove.

Sull’onere della prova sulla omologazione e sulle verifiche periodiche dell’etilometro, tra le più recenti, con diversi orientamenti: Cass. pen., Sez. IV, 27/9/2023, n. 39170; Cass. pen., Sez. IV, 22/12/2021, n. 46841; Cass. pen., Sez. IV, 15/9/2021, n. 33978; Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2021, n. 11679; Cass. pen., Sez. IV, 7/10/2020, n. 27879; Cass. pen., Sez. IV, 27/1/2020, n. 3201.

Le irregolarità riscontrate dal Tribunale di Terni

Il Tribunale di Terni ha ravvisato due ordini di irregolarità nell’etilometro utilizzato nel caso concreto per l’accertamento del tasso alcolemico, una riferita allo specifico apparecchio utilizzato in quel caso dalle Forze dell’Ordine, la seconda riferita in termini generali alla tipologia di etilometro utilizzata.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto la non affidabilità dell’apparato adoperato nel caso di specie per il mancato rispetto dell’iter di revisione periodica prescritto dall’art. 379 disp. att. cod. strada; dal libretto metrologico dell’etilometro (individuata come copia originale quella in possesso del CSRPAD), prodotto in giudizio dalla difesa dell’imputato, era emersa infatti la mancanza delle verifiche annuali richieste dalla legge, arrestatesi ben cinque anni prima del momento dell’utilizzo dell’etilometro.

Sotto il secondo e più rilevante profilo di ordine generale, il Tribunale ha affermato l’inutilizzabilità in via generale degli apparati del tipo di quello utilizzato nell’accertamento concreto per non aver mai superato validamente e legittimamente l’iter iniziale di omologazione “per tipologia” di prodotto. La sentenza fa riferimento al procedimento di omologazione non già del singolo apparato ma dell’intera categoria di etilometri del tipo di quello utilizzato nel caso concreto, volta “ad accertare e verificare se lo strumento, nel suo concepimento teorico e nella sua realizzazione pratica, sia in effetti in grado di svolgere, con esattezza e attendibilità costanti, la misurazione”. L’iter di omologazione è regolato, oltre che dall’art. 379, comma 6 disp. att. cod. strada, dall’art. 192, disp. att. cod. strada, nonché dall’art. 3D.M. 22/5/1990, n. 196.

Nel verificare il rispetto della procedura di omologazione degli etilometri del tipo di quello utilizzato nel caso concreto, il Tribunale ha concluso nel senso della sua inutilizzabilità/inaffidabilità poiché costruito da una società differente da quella che ha ottenuto l’omologazione e con certificato di omologazione che presenta irregolarità ritenute assolutamente evidenti.

La sentenza conclude con l’auspicio di un profondo ripensamento da parte del legislatore dello strumento dell’etilometro, anche ai fini del doveroso rispetto del principio fondamentale della certezza del diritto.

La ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione dell’operante di P.S.

Ultimo tema affrontato dalla sentenza in commento attiene alla ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione dell’operante di P.S. circa la sussistenza di elementi sintomatici dell’ebbrezza alcolica, quali lo stordimento del soggetto e l’alito vinoso.

Il Tribunale di Terni afferma in proposito di ritenere irrilevante ai fini probatori un accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche che non consenta di determinare l’esatta ipotesi di reato attribuibile all’imputato.

Nella giurisprudenza di legittimità prevalgono tuttavia diversi orientamenti giurisprudenziali. In mancanza di alcoltest, si afferma che può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell’art. 186, comma 2, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcool (Cass. pen., Sez. IV, 15/4/2015, n. 15705; Cass. pen., Sez. IV, 4/9/2014, n. 36889; Cass. pen., Sez. IV, 16/12/2009, n. 48026; Cass. pen., Sez. IV, 19/12/2008, n. 47378); in caso invece di accertamento dello stato di ebbrezza sulla base di un’unica misurazione alcolimetrica, è attribuita rilevanza probatoria agli elementi sintomatici dello stato di alterazione per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186cod. strada (Cass. pen., Sez. IV, 4/2/2020, n. 4633; Cass. pen., Sez. IV, 9/8/2019, n. 35933; Cass. pen., Sez. IV, 9/5/2017, n. 22604).

Riferimenti normativi:

Art. 186, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 285/1992

Art. 186, comma 2-bis D.Lgs. n. 285/1992

Art. 186, comma 2-sexies D.Lgs. n. 285/1992

Art. 379, comma 6 disp. att. D.Lgs. n. 285/1992

Art. 192, disp. att. D.Lgs. n. 285/1992

Art. 3D.M. 22/5/1990, n. 196

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