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Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fatto

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Penale

Particolare tenuità del fatto

Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fatto

giovedì 15 febbraio 2024

di Santoriello Ciro Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5113).

Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5113

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, che aveva condannato un imputato per il reato di delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cp, comma 1, n. 7, c.p., per essersi impossessato, senza essere munito di licenza di caccia, di due cardellini selvatici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

Veniva proposto ricorso per cassazione, in cui lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare la censura con la quale si invocava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ora consentita anche in relazione alla fattispecie di furto mono-aggravato, a seguito delle innovazioni di cui al D.Lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Come è noto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui dall’art. 131-bis c.p., è stata modificata dall’art. 1, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale ha ampliato l’ambito di operatività dell’istituto, prevedendo nuovi limiti edittali (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) cui ancorare l’applicabilità della norma.

Secondo la giurisprudenza, la nuova formulazione dell’art. 131-bis c.p. è applicabile retroattivamente ai fatti di reato commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma e, dunque, anche al delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 7 c.p., accertato a carico del ricorrente: il furto aggravato è, infatti, punito con la reclusione da due a sei anni, con pena contenuta, nel minimo, nel nuovo limite edittale di cui all’art. 131-bis c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 27/1/2023, n. 7573 che ha affermato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza; Cass. pen., Sez. IV, 16/3/2023, n. 17190).

Avendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto natura sostanziale, ad essa si applica pacificamente il regime della retroattività della norma penale più favorevole previsto dagli artt. 2, comma 4 c.p. e 129 c.p.p. (Cass. pen., Sez. Un., 25/2/2016, n. 13681).

Nel caso in esame, l’applicabilità dell’istituto era stata esclusa dal giudice di primo grado esclusivamente a causa dei limiti edittali previsti per il furto aggravato, non compatibili con la sfera di operatività dell’art. 131-bis cp nella sua formulazione anteriore alla riforma Cartabia. Successivamente, la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata, senza avvedersi della sopravvenuta sussistenza dei profili edittali legittimanti l’applicabilità della fattispecie in esame e senza replicare a fronte dell’espressa sollecitazione in tal senso da parte della difesa. Di conseguenza, il ricorso per cassazione – che aveva dedotto il difetto di motivazione della sentenza d’appello, indicando anche i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva è stato accolto, mancando qualsiasi motivazione in ordine alle connotazioni di concreta offensività della condotta ascritta all’imputato.

La decisione della Cassazione, tuttavia, è solo nel senso di dichiarare fondato il ricorso con annullamento della decisione gravata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, perché verificasse la sussistenza dei presupposti dì merito legittimanti il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità. Infatti, da sempre la giurisprudenza ha affermato che l’istituto della non procedibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili, dell’entità del danno o del pericolo e – dopo le modifiche ad opera della Riforma Cartabia – anche della condotta successiva al reato; di conseguenza, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e che non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Cass. pen., Sez. IV, 13/9/2023, n. 41855)

Esito del ricorso:

Accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio

Pronunce giurisprudenziali:

Cass. pen., Sez. IV, 13/9/2023, n. 41855

Cass. pen., Sez. IV, 16/3/2023, n. 17190

Cass. pen., Sez. VI, 27/1/2023, n. 7573

Cass. pen., Sez. Un., 25/2/2016, n. 13681

Riferimenti normativi:

Art. 2 c.p.

Art. 131-bis c.p.

Art. 129 c.p.p.

Art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 150/2022

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